(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-AltoAdige n. 8/I-II del 25 febbraio 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 febbraio 2014, n. 133; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituita: «b) entro il 31 dicembre 2014 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11 e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 31 dicembre 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.» 2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: «Art. 27. Disposizioni transitorie 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 alle presenti disposizioni.»