(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-AltoAdige n. 8/I-II del 25 febbraio 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  dell'11  febbraio
2014, n. 133; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La lettera b) del  comma  2  dell'art.  21  dell'allegato  A  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e' cosi' sostituita: 
    «b) entro il 31 dicembre 2014 per quanto  riguarda  l'adeguamento
alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento
alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda  ai
requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11  aprile
2012, n. 11 e sia stato presentato entro il  31  dicembre  2012  alla
Ripartizione  provinciale   Protezione   antincendi   e   civile.   A
conclusione dei lavori di  adeguamento,  e,  comunque,  entro  il  31
dicembre 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.» 
  2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: 
 
                              «Art. 27. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il  31  dicembre  2014
alle presenti disposizioni.»