(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto  2013,  n.
46 (Dibattito pubblico regionale e  promozione  della  partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: «di
cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente  della
Giunta regionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «designati  dal
Consiglio regionale». 
  2. Il comma 4 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  46/2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. L'Autorita' adotta un regolamento interno che  disciplina  le
modalita' di  svolgimento  delle  sedute,  le  quali  possono  essere
effettuate anche tramite videoconferenza. Il  regolamento  disciplina
altresi' il funzionamento e l'organizzazione dei lavori,  nonche'  la
comunicazione  di  questi   ultimi   al   Garante   regionale   della
comunicazione di cui all'art. 19  della  legge  regionale  3  gennaio
2005, n. 1 (Norme per il  governo  del  territorio),  ed  agli  altri
soggetti interessati.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  46/2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Nei processi partecipativi inerenti a  questioni  di  governo
del territorio, il  Garante  regionale  della  comunicazione  di  cui
all'art. 19 della legge regionale n. 1/2005 ha diritto di partecipare
alle sedute dell'Autorita' ed esprime parere sugli atti  adottati  da
quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18.». 
  4. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013  e'
aggiunto il seguente: 
    «5-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  del  comma  2,   come
modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni
in materia dell'Autorita' regionale per la garanzia e  la  promozione
della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2  agosto  2013,
n. 46 «Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione  delle  politiche  regionali  e  locali»),  per  la
designazione  del  terzo  componente,  il  Consiglio  regionale  puo'
attingere alle  candidature  presentate  a  seguito  di  avviso  gia'
pubblicato ai sensi dell'art. 7  della  legge  regionale  8  febbraio
2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di  rinnovo
degli organi amministrativi di  competenza  della  Regione),  per  le
nomine di sua competenza.».