(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                   Giulia n. 10 del 5 marzo 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visti i Regolamenti CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
costituenti il «pacchetto igiene», che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il Regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.  853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
  Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del  su
citato Regolamento CE n.  852/2004,  sono  escluse  dall'applicazione
delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: 
    la produzione primaria  per  uso  domestico  privato  nonche'  la
preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli  alimenti
destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti  primari
dal produttore al consumatore finale  o  a  dettaglianti  locali  che
forniscono direttamente il consumatore finale; 
  Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato  Regolamento  CE
n.  853/2004,  relativo  ai  prodotti  di  origine  animale,  esclude
dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: 
    la produzione, preparazione,  manipolazione  e  conservazione  di
alimenti destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi  dal  produttore  al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio
o di somministrazione a livello locale che riforniscono  direttamente
il consumatore finale; 
  Precisato che, in conformita' ai citati Regolamenti CE n.  852/2004
e n. 853/2004: 
    per fornitura di piccoli quantitativi  devono  intendersi  quelle
attivita' che rappresentano  una  parte  modesta  e  marginale  della
produzione dell'azienda; 
    per livello locale deve intendersi il territorio della  provincia
in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province
contermini  in  modo  che  sia  valorizzato  il  legame  diretto  tra
l'azienda di origine ed il consumatore; 
  Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento  CE
n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi
della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che  non  sono
soggette  alle  disposizioni  regolamentari  anche  le  imprese   del
commercio  al  dettaglio,  compresi  gli  agriturismi  e  le  aziende
agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o  la  trasformazione
di  prodotti  di  origine  animale  per  venderli   direttamente   al
consumatore finale, ad altro  laboratorio  annesso  all'esercizio  di
commercio al dettaglio od ad altro esercizio di  somministrazione  in
ambito locale; 
  Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29  dicembre  2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita'
per la produzione, lavorazione, preparazione e  vendita  diretta,  in
ambito locale, da parte del produttore primario  al  consumatore,  di
piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che  stagionate,
nonche' di carni avicole e cunicole,  sia  fresche  che  trasformate,
ottenute  dall'allevamento  degli  animali  nella  propria   azienda,
denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di
tutela  ed  igiene  alimentare  previsti  dalla   vigente   normativa
comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»; 
  Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29  dicembre  2010,
n. 22, su menzionata il quale prevede, altresi',  che  «Nel  rispetto
degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente
normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari,
con  Regolamento  regionale  possono  essere  definiti,  altresi',  i
criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e
vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi  di  altri
prodotti derivanti dalla produzione primaria». 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio  2014,
n. 260; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle
«Piccole  produzioni  locali»  di  alimenti  di  origine  vegetale  e
animale, in attuazione dell'art.  8,  commi  40  e  41,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria  2011)  allegato
al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
    Trieste, 21 febbraio 2014 
 
                                                         Serracchiani