(Pubblicata nel 2° Suppl. del 17 marzo 2014 al n. 11 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 13 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, nel quadro delle finalita' di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificita' delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali. 2. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.