(Pubblicata nel 2° Suppl. del 17 marzo 2014 al n. 11 
           del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                         del 13 marzo 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, nel quadro  delle  finalita'  di  cui  all'art.  44,
secondo comma, della Costituzione, riconosce  la  specificita'  delle
aree montane, ne promuove  lo  sviluppo  socio-economico  e  persegue
l'armonico  riequilibrio  delle   condizioni   di   esistenza   delle
popolazioni  montane,   la   salvaguardia   del   territorio   e   la
valorizzazione delle risorse umane e culturali. 
  2. La Regione individua nell'unione montana la forma  organizzativa
dei comuni idonea a rendere  effettive  le  misure  di  promozione  e
sviluppo  economico,  salvaguardia  e  valorizzazione  dei  territori
montani disciplinate dalla presente legge.