(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 26 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 11/2009 1. L'art. 8 della legge regionale 11/2009 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sorveglianza Epidemiologica). - 1. La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto e' svolta dal Centro Operativo Regionale istituito con D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 277 del 1991).».