(Pubblicata  nel   Bollettino   ufficiale   della   regione   Abruzzo
                      n. 12 del 26 marzo 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 11/2009 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale 11/2009 (Norme per la  protezione
dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della
difesa  dai  pericoli  derivanti  dall'amianto)  e'  sostituito   dal
seguente: 
    «Art. 8  (Sorveglianza  Epidemiologica).  -  1.  La  sorveglianza
epidemiologica dei tumori patognonomici o strettamente correlati  con
l'esposizione all'amianto e' svolta dal  Centro  Operativo  Regionale
istituito con D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle  indicazioni
previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002,  n.  308  (Regolamento  per  la
determinazione del modello e delle modalita' di tenuta  del  registro
dei casi di mesotelioma asbesto  correlati  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 3, del d.lgs. n. 277 del 1991).».