(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Abruzzo  n. 12
                         del 26 marzo 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 
 
  1. Il comma 4, dell'art.  29  della  L.R.  10  maggio  2002,  n.  7
«Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale  2002
e pluriennale 2002 - 2004 della Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
2002)» e' sostituito dal seguente: 
    «4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 21, comma
2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle  ASL  su
apposito  capitolo   di   entrata   previsto   negli   strumenti   di
programmazione.». 
  2. Il comma 5, dell'art. 29 della L.R. 10  maggio  2002,  n.  7  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate  nella  misura  del
100% al potenziamento dell'attivita' di  prevenzione  nei  luoghi  di
lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.». 
  3. Il comma 6, dell'art. 29, della L.R. 10 maggio  2002,  n.  7  e'
abrogato.