(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 26 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 1. Il comma 4, dell'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)» e' sostituito dal seguente: «4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.». 2. Il comma 5, dell'art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e' sostituito dal seguente: «5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al potenziamento dell'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.». 3. Il comma 6, dell'art. 29, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e' abrogato.