(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
               - parte I - n. 9 del 28 febbraio 2014) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla
legislazione nazionale  in  materia  di  ricerca  scientifica  ed  in
conformita' agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del  Piano
sanitario regionale, promuove  la  ricerca  finalizzata  biomedica  e
sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario
regionale, dei  servizi  sanitari  e  socio  sanitari  nonche'  delle
condizioni di salute  della  popolazione.  La  ricerca  sanitaria  e'
orientata  al  fabbisogno  conoscitivo  ed  operativo   del   Sistema
sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati da  trasferire
al Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l'efficienza,
l'efficacia, l'appropriatezza e  l'innalzamento  delle  competenze  e
della qualita'. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la
salute  adotta,  con  decreto,  un  programma  triennale  di  ricerca
sanitaria  in  coerenza  con  gli  obiettivi   della   programmazione
sanitaria regionale, nazionale  e  comunitaria  in  campo  biomedico,
nell'ambito    dell'organizzazione    dei    servizi    sanitari    e
nell'applicazione sanitaria delle nuove tecnologie. 
  3. Nell'ambito del programma triennale di ricerca sanitaria possono
essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati  ad  esigenze,
necessita'  e  bisogni  del  Sistema  sanitario  regionale  volti  al
miglioramento, estensione e crescita delle conoscenze epidemiologiche
sullo  stato  di  salute  della   popolazione,   finanziabili   anche
integralmente  o  cofinanziati  nell'ambito  dei  bandi  di   ricerca
nazionali o comunitari. Possono  essere  altresi'  compresi  studi  e
ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate. 
  4. L'Assessorato regionale della salute  promuove  integralmente  o
parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e  i  limiti
di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.