(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (Parte I) n. 3 del 19 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attivita' agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio. 2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalita': a) favorire l'aumento della superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unita' colturali piu' estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo canoni di razionalita' ed efficienza; b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonche' di terreni con altre precedenti destinazioni; c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all'inserimento delle giovani generazioni assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali; d) contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonche' l'insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali; e) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, nonche' il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio; f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale. 3. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 4. La Regione riconosce, altresi', il ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio e promuove la diversificazione delle attivita' aziendali allo scopo di consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti dalle produzioni agro-forestali.