(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
              Liguria (Parte I) n. 3 del 19 marzo 2014) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  presente  legge  definisce  strumenti  ed  interventi   per
promuovere il rilancio delle  attivita'  agricole  e  selvicolturali,
anche attraverso il  recupero  produttivo  dei  terreni  abbandonati,
incolti  o  insufficientemente  coltivati  e  la   salvaguardia   del
territorio. 
  2.  La  presente  legge,  in  particolare,  persegue  le   seguenti
finalita': 
    a) favorire l'aumento della superficie media aziendale attraverso
l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola  e  forestale  in
unita'  colturali  piu'  estese,  idonee  allo  sviluppo  di  imprese
gestibili secondo canoni di razionalita' ed efficienza; 
    b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli  dei  terreni
agricoli  incolti,  nonche'   di   terreni   con   altre   precedenti
destinazioni; 
    c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e  forestale  con
particolare  riguardo  all'inserimento  delle   giovani   generazioni
assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali; 
    d) contribuire alla  funzione  di  presidio  e  salvaguardia  del
territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a  favorire  lo
sviluppo   delle   aziende    agro-forestali    esistenti,    nonche'
l'insediamento di nuove, in grado  di  coniugare  il  recupero  e  la
preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di
innovative filiere agro-forestali locali; 
    e) prevenire il  dilavamento  e  l'erosione  del  suolo  fertile,
nonche' il rischio di incendi,  promuovendo  da  parte  dei  soggetti
titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni  locali
un  atteggiamento  maggiormente  attento  e  responsabile  verso   la
salvaguardia e la cura del territorio; 
    f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare  vigente
al fine di  rimuovere  ostacoli  e  vincoli  che  si  frappongano  al
recupero  produttivo  delle   terre   a   destinazione   agricola   e
selvicolturale. 
  3. La Regione riconosce la ricomposizione e il  riordino  fondiario
quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle  finalita'
di cui al comma 2. 
  4.  La   Regione   riconosce,   altresi',   il   ruolo   strategico
multifunzionale svolto dalle imprese  agro-forestali  ai  fini  della
salvaguardia del territorio e della  preservazione  del  paesaggio  e
promuove la diversificazione delle attivita' aziendali allo scopo  di
consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti
dalle produzioni agro-forestali.