(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n.  3  del
                           19 marzo 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 2 della legge  regionale  7  febbraio  2008,  n.  1
  (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione  degli  alberghi  e
  disposizioni  relative  alla  disciplina  e   alla   programmazione
  dell'offerta  turistico-ricettiva   negli   strumenti   urbanistici
  comunali). 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge  regionale  n.  1/2008  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal  seguente:
«2-bis. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento  dell'istanza
di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo,
previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a  livello
locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al
comma  2.  Ove  la  destinazione  d'uso  che,  in  base  all'istanza,
s'intende insediare nell'immobile oggetto della richiesta di svincolo
non  risulti  gia'  ammessa  dalla  disciplina   urbanistico-edilizia
comunale vigente e/o operante in  salvaguardia,  trova  applicazione,
previo   assenso    del    Consiglio    comunale,    la    disciplina
urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano regolatore
generale (PRG) o nel contiguo ambito di  Piano  urbanistico  comunale
(PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline,  opera  quella
relativa alle aree contigue  prevalenti  in  termini  di  superficie.
Qualora il  comune  ritenga  che  non  ricorrano  le  condizioni  per
l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia  della  contigua
zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice,  a  norma
della vigente legislazione urbanistica regionale,  la  conferenza  di
servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e  della
relativa variante urbanistica. Il procedimento  della  conferenza  di
servizi si conclude entro sei mesi dalla  presentazione  dell'istanza
di svincolo».