(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 19 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali). 1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che, in base all'istanza, s'intende insediare nell'immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti gia' ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano regolatore generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano urbanistico comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo».