(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 14/I-II dell'8 aprile 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 marzo  2014,
n. 355; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 26 novembre 2012, n. 42,  e'  inserito  il  seguente  comma
1-bis: 
  «1-bis. Lo stato di disoccupazione puo' essere  riconosciuto  anche
alle persone, residenti o  con  domicilio  stabile  in  provincia  di
Bolzano, il cui reddito personale da lavoro autonomo o dipendente non
supera il reddito minimo escluso da imposizione previsto per legge, e
che dichiarano di  essere  immediatamente  disponibili  alla  ricerca
ovvero allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.». 
  2. Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 26 novembre 2012, n. 42, e' cosi' sostituito: 
  «2. Per comprovare il proprio stato di  disoccupazione  la  persona
interessata deve presentarsi presso  l'Ufficio  provinciale  Servizio
lavoro e rendere  una  contestuale  dichiarazione  di  disponibilita'
immediata alla ricerca e allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
La Giunta provinciale puo' stabilire che,  in  determinati  casi,  il
riconoscimento  dello  stato  di  disoccupazione  avvenga,  anche   a
prescindere dalla presentazione suddetta, tramite canali informatici.
In tal caso la persona interessata deve confermare il  proprio  stato
di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30  giorni  presso
l'Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento  dello
stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non
e' necessaria in caso di disoccupati stagionali.».