(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II dell'8 aprile 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 marzo 2014, n. 355; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Lo stato di disoccupazione puo' essere riconosciuto anche alle persone, residenti o con domicilio stabile in provincia di Bolzano, il cui reddito personale da lavoro autonomo o dipendente non supera il reddito minimo escluso da imposizione previsto per legge, e che dichiarano di essere immediatamente disponibili alla ricerca ovvero allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.». 2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42, e' cosi' sostituito: «2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilita' immediata alla ricerca e allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. La Giunta provinciale puo' stabilire che, in determinati casi, il riconoscimento dello stato di disoccupazione avvenga, anche a prescindere dalla presentazione suddetta, tramite canali informatici. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non e' necessaria in caso di disoccupati stagionali.».