(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia al suppl. ord. n. 8 del 10 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/2006 1. All'art. 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato e' composto: a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede; b) dal direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato; c) dal direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato; d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Universita' degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Universita' degli studi di Udine; e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali; f) da due esperti in materia di Ecomusei; g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio».