(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
            Giulia - suppl. ord. n. 7 del 31 marzo 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni urgenti in materia di OGM 
 
  1.  Al  fine  di  evitare  perdite  di  reddito  per   le   colture
convenzionali e biologiche di mais a  seguito  della  commistione  da
colture transgeniche, nelle more  della  procedura  di  comunicazione
alla Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva  98/34/CE,  del
Parlamento europeo del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una
procedura  di  informazione  nel  settore   delle   norme   e   delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione), delle misure  di  coesistenza  contenute
nello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale  in
via preliminare in data 7 marzo 2014  e  che  prevedono  l'esclusione
della coltivazione di mais geneticamente  modificato  nel  territorio
regionale in applicazione della facolta' riconosciuta  dal  paragrafo
2.4 della raccomandazione 2010/C200/01,  della  Commissione  europea,
del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure
nazionali  in  materia  di  coesistenza  per  evitare   la   presenza
involontaria di OGM nelle colture  convenzionali  e  biologiche),  la
coltivazione  di  mais  geneticamente  modificato  e'  vietata   fino
all'approvazione definitiva delle predette misure  di  coesistenza  e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
  2.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro
a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in  materia  di  Corpo
forestale regionale. Fatta salva  la  responsabilita'  civile  per  i
danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione  di  cui  al
periodo precedente,  qualora  venga  riscontrata  l'inosservanza  del
divieto di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di Corpo
forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano
l'inosservanza. 
  3. E' in ogni caso  fatta  salva  l'applicazione  della  misura  di
emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio  2013
(Adozione  delle  misure  d'urgenza  ai  sensi   dell'art.   54   del
regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di  varieta'
di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle
violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorita'.