(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Centro funzionale decentrato della protezione civile 1. Presso la Regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile. 2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. 3. Il CFD e' costituito dagli strumenti, i metodi e le modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 4. Il CFD assicura l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile. 5. L'ARPA del Friuli-Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia meteorologica. 6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonche' la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile. 7. Al fine di attuare la funzionalita' di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile. 8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attivita' specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.