(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 aprile 2014 n. 15) IL PRESIDENTE Visto l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)», ed in particolare: il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita', diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani; il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della medesima legge; il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennita' da corrispondere agli stessi, le modalita' di presentazione, i contenuti dei progetti nonche', nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128; il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti; Visto l'art. 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali» che ha abrogato le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» al comma 128 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012; Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» emanato con proprio decreto 15 febbraio 2013, n. 021/Pres.; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 507; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI