(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                        9 aprile 2014 n. 15) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 9 della legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale  e
annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)», ed in particolare: 
    il comma 127, il  quale  prevede  che  la  Regione,  al  fine  di
facilitare  l'inserimento  lavorativo  e  sostenere  il  reddito   di
soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o  totali
per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita'  forestale
e  vivaistica,  di  rimboschimento,  di  sistemazione  montana  e  di
costruzione di opere di pubblica utilita', diretti  al  miglioramento
dell'ambiente e degli spazi urbani; 
    il comma 128, il quale  prevede  che  per  la  realizzazione  dei
cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le  loro
forme associative sono autorizzati a  utilizzare  in  via  temporanea
straordinaria  i  soggetti  disoccupati  ai  sensi  della   normativa
regionale e nazionale vigente, residenti  in  regione  alla  data  di
entrata in vigore della medesima legge; 
    il comma 135, il quale  prevede  che  la  Giunta  regionale,  con
apposito  Avviso  pubblico,  definisce  i  requisiti   dei   soggetti
disoccupati cui indirizzare l'intervento, la  misura  dell'indennita'
da corrispondere  agli  stessi,  le  modalita'  di  presentazione,  i
contenuti  dei  progetti  nonche',  nell'ipotesi   di   finanziamento
parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128; 
    il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono
determinati  i  criteri   e   le   modalita'   di   concessione   dei
finanziamenti; 
  Visto l'art. 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n.
21, recante «Disposizioni urgenti in  materia  ambientale,  difesa  e
gestione del territorio, lavoro, diritto allo  studio  universitario,
infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  funzione
pubblica e autonomie locali, salute, attivita'  economiche  e  affari
economici e fiscali» che ha abrogato le parole «alla data di  entrata
in vigore della presente legge» al comma 128 dell'art. 9 della  legge
regionale n. 27/2012; 
  Visto il «Regolamento concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione di finanziamenti a favore  di  Province,  Comuni  e  loro
forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi
dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale  31  dicembre
2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» emanato con proprio decreto  15
febbraio 2013, n. 021/Pres.; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014,  n.
507; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  Regolamento
concernente i criteri e le modalita' di concessione di  finanziamenti
a favore  di  Province,  Comuni  e  loro  forme  associative  per  la
realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e
seguenti della  legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  27  (legge
finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
15 febbraio 2013, n. 21», nel testo allegato al presente decreto,  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI