(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 14 del 9 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Integrazione alla legge regionale n. 23/2011 
 
  1. All'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino
delle funzioni in materia di aree produttive), come modificato  dalla
legge regionale 3 luglio 2012, n.  30,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche ed integrazioni: 
    a) al comma 4-bis e' aggiunto il seguente capoverso: 
      «E' consentito regolarizzare le attivita' produttive che,  alla
data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree  industriali  in
violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi
per  le  aree  di  sviluppo  industriale   e/o   delle   disposizioni
regolamentari  da  questi  ultimi  adottate.   Al   fine   di   detta
regolarizzazione le aziende interessate, entro  il  30  aprile  2015,
devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli  illegittimi  mutamenti
di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi
ai  parametri  urbanistici  corrispondenti  alla  tipologia  di  zona
(industriale,  commerciale,  servizi)  ove  e'  prevista  l'attivita'
esercitata,  devono  inoltre,  corrispondere  i  relativi  oneri   di
urbanizzazione, cosi' come determinati dagli ex Consorzi per le  aree
di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di  cui
al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso  non  si  applica
alle Aziende con le quali e' sorto contenzioso per  violazione  delle
norme  e  dei  regolamenti  consortili,  nonche'  delle   convenzioni
stipulate con gli ex Consorzi Industriali,  che,  alla  data  del  30
aprile 2014, e' stato definito con sentenza passata in giudicato.»; 
    b) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
      «17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti)  e  fognarie
(sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonche' gli impianti
di depurazione, realizzati dai  Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo
industriale  restano  di  proprieta'  dell'ARAP  che  provvede   alla
relativa gestione nonche' al trattamento delle acque di scarico o  di
reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua e'
definito annualmente dalla Giunta Regionale.  Nel  caso  di  acquisto
dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il  costo  viene
definito sulla scorta degli  articoli  154  e  seguenti  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del
decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  1  agosto  1996  (Metodo
normalizzato per la  definizione  delle  componenti  di  costo  e  la
determinazione della  tariffa  di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la  tariffa
da praticare agli utenti del servizio idrico  integrato  senza  oneri
aggiuntivi a carico di questi ultimi.».