(Pubblicata nel Supp. Staord. n. 1 al B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 14I-II del 10 aprile 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno) - 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualita' successive all'immatricolazione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7.» 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli immatricolati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 4.500,00 euro per il 2014, in 13.500,00 euro per il 2015 e in 22.500,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 4. Dopo il comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento.» 5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, stimate in 25.000,00 euro per il 2014, in 25.000,00 euro per il 2015 e in 25.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 6. Il comma 1 dell'art. 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.» 7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, stimate in 2.000,00 euro per il 2014, in 4.000,00 euro per il 2015 e in 4.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 8. Il comma 4 dell'art. 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di piu' passaggi di proprieta' consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione e' dovuta soltanto per l'ultimo passaggio di proprieta', anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.» 9. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8, stimate in 5.000,00 euro per il 2014, in 10.000,00 euro per il 2015 e in 10.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 10. L'art. 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 17-ter (Esenzioni) - 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, oppure a persone con disabilita' sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico. 2. Ai fini del presente articolo per persone con disabilita' sensoriale si intendono il non vedente di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo cosi' come individuato dall'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.» 11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10, stimate in 22.000,00 euro per il 2014, in 22.000,00 euro per il 2015 e in 22.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 12. Il comma 6-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.» 13. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 12, stimate in 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 14. Al comma 13-bis dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «sul territorio provinciale» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015». 15. Dopo l'art. 21-quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 21-sexiesdecies (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) - 1. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 20.000,00 euro. 2. La deduzione di cui al comma 1 non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche. 3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.» 16. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, e' abrogato. 17. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 15, stimate in 33 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.