(Pubblicata nel  Supp.  Staord.  n.   1   al   B.U.   della   Regione
          Trentino-Alto Adige n. 14I-II del 10 aprile 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
 
  1. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  7-quater   (Agevolazioni   fiscali   per   i   veicoli   con
alimentazione ibrida o a idrogeno) -  1.  I  proprietari  di  veicoli
alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e  termica
sono esentati per tre annualita' successive all'immatricolazione  dal
pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7.» 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  ai  veicoli
immatricolati successivamente all'entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  3. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
dei commi 1 e 2, stimate in 4.500,00 euro per il 2014,  in  13.500,00
euro per il 2015 e  in  22.500,00  euro  a  decorrere  dal  2016,  si
provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 
  4. Dopo il comma 4  dell'art.  8-bis  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «5. Sono esentati dal pagamento  della  tassa  automobilistica  gli
autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati,
intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che  le
abbiano fiscalmente a  carico  e  a  prescindere  dal  riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento.» 
  5. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 4, stimate in 25.000,00 euro per il 2014, in 25.000,00 euro
per il 2015 e in 25.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede  ai
sensi dell'art. 6, comma 3. 
  6. Il comma 1 dell'art. 17-bis della legge  provinciale  11  agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e
ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad  uso  privato,  a
decorrere dall'anno in cui si compie il  ventesimo  anno  dalla  loro
costruzione, si applica  l'imposta  provinciale  di  trascrizione  in
misura ridotta.» 
  7. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 6, stimate in 2.000,00 euro per il 2014, in  4.000,00  euro
per il 2015 e in 4.000,00 euro a decorrere dal 2016, si  provvede  ai
sensi dell'art. 6, comma 3. 
  8. Il comma 4 dell'art. 17-bis della legge  provinciale  11  agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «4. In caso di contestuali richieste di  trascrizione  al  pubblico
registro  automobilistico  (PRA)  di  piu'  passaggi  di   proprieta'
consecutivi  per  il  medesimo  veicolo,  l'imposta  provinciale   di
trascrizione e' dovuta soltanto per l'ultimo passaggio di proprieta',
anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma  di
Bolzano.» 
  9. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 8, stimate in 5.000,00 euro per il 2014, in 10.000,00  euro
per il 2015 e in 10.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede  ai
sensi dell'art. 6, comma 3. 
  10. L'art. 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n.  9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  17-ter  (Esenzioni)  -  1.   Sono   esenti   dal   pagamento
dell'imposta  provinciale  di  trascrizione  gli   atti   di   natura
traslativa  o  dichiarativa  aventi   per   oggetto   autoveicoli   o
motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive  modifiche,  anche  non  adattati,  intestati  a
persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento, oppure a persone con  disabilita'
sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico. 
  2. Ai fini  del  presente  articolo  per  persone  con  disabilita'
sensoriale si intendono il non vedente di cui all'art.  1,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo
cosi' come individuato dall'art. 1, comma 2, della  legge  26  maggio
1970, n. 381, e successive modifiche.» 
  11. Alla copertura delle minori entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 10, stimate in 22.000,00 euro per  il  2014,  in  22.000,00
euro per il 2015 e  in  22.000,00  euro  a  decorrere  dal  2016,  si
provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 
  12. Il comma 6-ter dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data del  31  dicembre  2013  ai  soggetti  che  applicano
l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del  decreto  legislativo  15
dicembre  1997,  n.  446,  e'  riconosciuta  un'ulteriore   riduzione
dell'aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa e'  cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente articolo.» 
  13. Alla copertura delle minori entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 12, stimate in 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2014, si
provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 
  14. Al comma 13-bis dell'art. 21-bis  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e  successive  modifiche,  dopo  le  parole:  «sul
territorio provinciale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2015». 
  15. Dopo  l'art.  21-quinquiesdecies  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
articolo: 
  «Art.  21-sexiesdecies  (Addizionale  regionale   all'imposta   sul
reddito delle persone fisiche) -  1.  Ai  fini  della  determinazione
della base imponibile dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  di  cui
all'art. 50 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a  20.000,00
euro. 
  2. La deduzione di  cui  al  comma  1  non  rileva  ai  fini  della
determinazione del reddito imponibile di cui  all'art.  1,  comma  2,
della legge  provinciale  23  dicembre  2010,  n.  15,  e  successive
modifiche. 
  3. Ai fini della  determinazione  del  reddito  imponibile  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15,
e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato
alla cedolare secca sugli affitti.» 
  16. Il comma 1 dell'art. 1  della  legge  provinciale  23  dicembre
2010, n. 15, e successive modifiche, e' abrogato. 
  17. Alla copertura delle minori entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 15, stimate in 33 milioni di euro a decorrere dal 2015,  si
provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.