(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 12 maggio 2014) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Contributo annuale). - 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalita' di cui all'art. 3. 2. La Fondazione e' tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attivita' corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruita' del programma rispetto alle finalita' istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuita' dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1. 3. La Fondazione e' tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'art. 2, comma 1-ter, il quale attesta altresi' lo stato di attuazione del programma di attivita' di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attivita' realizzate con il contributo regionale.».