(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale
                     - n. 48 del 28 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli  3  e  6  della
Costituzione, dei principi sanciti dalla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge
3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della  Convenzione  delle
Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',   con
Protocollo  Opzionale  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e
istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle
persone con disabilita'), garantisce il pieno rispetto della dignita'
umana ed i diritti di liberta' dei soggetti nati  o  divenuti  sordi,
promuovendone la piena integrazione nella famiglia,  nella  scuola  e
nella societa'.