(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 48 del 28 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'), garantisce il pieno rispetto della dignita' umana ed i diritti di liberta' dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella societa'.