(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 - Speciale del 28 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo 1. La Regione Abruzzo, in conformita' alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» e 18 febbraio 1992, n. 162 «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in attuazione dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l'attivita' del Soccorso alpino e speleologico abruzzese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a: a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attivita' professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l'evacuazione impianti a fune ed il monitoraggio valanghe; b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale; c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamita' inquadrabili come attivita' di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti; d) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative; e) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalita' d'istituto di cui al presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.