(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  n.  48  -
                    Speciale del 28 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino 
                       e speleologico Abruzzo 
 
  1. La Regione Abruzzo, in conformita' alle leggi 21 marzo 2001,  n.
74 «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo  nazionale
soccorso  alpino  e  speleologico»  e  18  febbraio  1992,   n.   162
«Provvedimenti per i  volontari  del  Corpo  nazionale  del  soccorso
alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative  operazioni
di soccorso» e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  in
attuazione  dell'art.  29  della  legge  7  dicembre  2000,  n.   383
«Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e dell'art. 80,
comma 39, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  (Legge  finanziaria
2003),  riconosce  e  promuove  l'attivita'  del  Soccorso  alpino  e
speleologico  abruzzese  del  Corpo  nazionale  soccorso   alpino   e
speleologico, di seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a: 
    a)  attuare  la  prevenzione  e  la  vigilanza  degli   infortuni
nell'esercizio  delle   attivita'   alpinistiche,   sci-alpinistiche,
escursionistiche  e  degli  sport  di   montagna,   delle   attivita'
speleologiche,  torrentistiche  e  forristiche,  e  di   ogni   altra
attivita' connessa alla frequentazione a scopo  turistico,  sportivo,
ricreativo e culturale,  ivi  comprese  le  attivita'  professionali,
svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio
regionale, ivi  comprese  le  attivita'  professionali  o  lavorative
svolte  in  tali  ambienti,  l'evacuazione  impianti  a  fune  ed  il
monitoraggio valanghe; 
    b) effettuare gli interventi di ricerca e  soccorso,  recupero  e
trasporto  sanitario  e  non   sanitario   degli   infortunati,   dei
pericolanti, dei dispersi ed  il  recupero  dei  caduti  in  ambiente
montano, ipogeo e in ogni  altro  ambiente  impervio  ed  ostile  del
territorio regionale, in stretta collaborazione  con  il  Sistema  di
urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale; 
    c) effettuare gli interventi di ricerca e  soccorso  in  caso  di
emergenze o  calamita'  inquadrabili  come  attivita'  di  protezione
civile nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali  e  degli
obblighi di legge previsti; 
    d) curare la formazione, l'addestramento  e  l'aggiornamento  del
proprio personale  tecnico  e  del  proprio  personale  con  funzioni
logistiche ed amministrative; 
    e) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con
Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento
delle finalita' d'istituto di cui al presente comma e per ottemperare
agli obblighi di legge.