(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 19 del 9 maggio 2014) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione 1. Per l'anno 2014, la Regione e' autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidita' previste dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di euro e dall'art. 3 del medesimo decreto-legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale. 2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, cosi' come specificati nella tabella sottostante: ===================================================================== | Riferimento | | | | | normativo | Anticipazioni | Interessi | Capitale | +==============+==================+================+================+ |Art. 2 D.L. | | | | |35/2013 | € 347.132.000,00| € 9,373.000,00| € 7.659.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ |Art. 3 D.L. | | | | |35/2013 | € 606.097.000,00| € 16.365.000,00| € 13.371.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ | | | € 25.738.000,00| € 21.030.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ 3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, cosi' come specificati nella tabella sottostante: ===================================================================== | Riferimento | | | | | normativo | Anticipazioni | Interessi | Capitale | +==============+==================+================+================+ |Art. 2 D.L. | | | | |35/2013 | € 347.132.000,00| € 9,166.000,00| € 7.865.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ |Art. 3 D.L. | | | | |35/2013 | € 606.097.000,00| € 16.004.000,00| € 13.733.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ | | | € 25.170.000,00| € 21.598.000,00| +--------------+------------------+----------------+----------------+ 4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, e' destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP e' stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, e' autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013. 6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge. 7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralita' di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.