(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
        Regione Siciliana (Parte I) n. 19 del 9 maggio 2014) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione 
 
  1. Per l'anno 2014, la Regione  e'  autorizzata  ad  accedere  alle
anticipazioni di liquidita' previste dall'art. 2 del decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia  di  euro  e
dall'art. 3 del medesimo decreto-legge, sino all'importo  di  606.097
migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni  di  liquidita'  di
cui al presente comma si provvede mediante un piano  di  ammortamento
trentennale. 
  2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso  delle
anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738  migliaia
di euro quale quota interessi ed in 21.030  migliaia  di  euro  quale
quota  in  conto  capitale,  cosi'  come  specificati  nella  tabella
sottostante: 
    
 
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| Riferimento  |                  |                |                |
|  normativo   |  Anticipazioni   |   Interessi    |    Capitale    |
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|Art. 2 D.L.   |                  |                |                |
|35/2013       |  € 347.132.000,00|  € 9,373.000,00|  € 7.659.000,00|
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|Art. 3 D.L.   |                  |                |                |
|35/2013       |  € 606.097.000,00| € 16.365.000,00| € 13.371.000,00|
+--------------+------------------+----------------+----------------+
|              |                  | € 25.738.000,00| € 21.030.000,00|
+--------------+------------------+----------------+----------------+
 
  3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso  delle
anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170  migliaia
di euro quale quota interessi ed in 21.598  migliaia  di  euro  quale
quota  in  conto  capitale,  cosi'  come  specificati  nella  tabella
sottostante: 
    
 
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| Riferimento  |                  |                |                |
|  normativo   |  Anticipazioni   |   Interessi    |    Capitale    |
+==============+==================+================+================+
|Art. 2 D.L.   |                  |                |                |
|35/2013       |  € 347.132.000,00|  € 9,166.000,00|  € 7.865.000,00|
+--------------+------------------+----------------+----------------+
|Art. 3 D.L.   |                  |                |                |
|35/2013       |  € 606.097.000,00| € 16.004.000,00| € 13.733.000,00|
+--------------+------------------+----------------+----------------+
|              |                  | € 25.170.000,00| € 21.598.000,00|
+--------------+------------------+----------------+----------------+
 
  4. Per  il  biennio  2015-2016,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  come
modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15  ottobre  2013,
n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n.
137,  quota  parte  del   gettito   derivante   dalle   maggiorazioni
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive
(IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF) disposta dall'art. 1, comma  1,  della  legge
regionale 2 maggio 2007, n. 12, e'  destinata  prioritariamente  alla
copertura  degli  oneri  finanziari  di  cui  alle  anticipazioni  di
liquidita' previste  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto-legge  n.
35/2013, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  64/2013.  Il
minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro,
certificato  dal  tavolo  tecnico  di  cui  agli  articoli  9  e   12
dell'Intesa del 23 marzo  2005  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle
addizionali IRPEF e IRAP  da  effettuare  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 1, comma 3, della legge regionale  n.  12/2007.  Il  gettito
complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP e' stimato, per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione  ai
piani di ammortamento dei  prestiti  sottoscritti  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi degli  articoli  2  e  3  del
suddetto decreto-legge  n.  35/2013,  il  Ragioniere  generale  della
Regione,  con  proprio  decreto,   e'   autorizzato   ad   effettuare
l'imputazione  degli  oneri  alla  quota  capitale  ed   alla   quota
interessi. 
  5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori  gettiti
di  cui  alle  imposte  richiamate  al   comma   4   sono   destinati
prioritariamente alla  copertura  degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e  3  del
suddetto decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 64/2013, fermo  restando  che  l'eventuale  riduzione  delle
aliquote  deve  garantire  la  copertura  finanziaria   degli   oneri
derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2  e  3  del
suddetto decreto-legge n. 35/2013. 
  6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza
della Regione, derivanti  dalle  disposizioni  recate  dal  comma  1,
quantificate per  l'anno  2014  in  40.000  migliaia  di  euro,  sono
destinate per pari importo alle finalita' di cui al comma 2 dell'art.
2 della presente legge. 
  7.  Il  dipartimento  regionale  delle  finanze   e   del   credito
dell'Assessorato regionale  dell'economia  effettua  il  monitoraggio
sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio  emerga
un andamento che non consenta il raggiungimento  degli  obiettivi  di
maggior gettito indicati nel suddetto  comma,  l'Assessore  regionale
per l'economia, con proprio decreto  da  emanare  entro  il  mese  di
novembre 2014, procede ad assicurare il  conseguimento  dei  predetti
obiettivi attraverso la destinazione della  terza  trimestralita'  di
cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.