(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 222 del 23 aprile 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 3-bis, della legge  regionale  13  agosto
2002, n. 22 (Istituzione del Fondo  regionale  per  le  emergenze  in
agricoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 38, lettera b)  della
legge regionale 14/2012, ai sensi del quale con le disponibilita' del
Fondo possono essere concessi a  favore  delle  imprese  ittiche  con
unita' tecnico-economiche  operative  sul  territorio  regionale,  in
conformita' alla normativa comunitaria in materia di aiuti di  Stato,
interventi a titolo di indennizzo a copertura degli  oneri  sostenuti
per: 
  a) danneggiamenti arrecati alla  produzione,  alle  attrezzature  e
alle strutture da calamita' naturali, da avversita' meteorologiche  e
meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale; 
  b) sospensione dell'attivita' di pesca o  di  acquacoltura,  ovvero
documentata diminuzione  della  produzione,  per  motivi  sanitari  o
ambientali; 
  c) compromissione dei  bilanci  aziendali  provocati  da  calamita'
naturali o da altri eventi eccezionali; 
  Atteso che con l'articolo 2,  comma  38,  lettera  b)  della  legge
regionale 25 luglio 2012, n.14 (legge di assestamento al bilancio) si
e' provveduto ad estendere l'operativita' del Fondo regionale per  le
emergenze in agricoltura anche alle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura; 
  Rilevato che ai sensi del comma 9 del precitato  articolo  1  della
legge  regionale  13   agosto   2002,   n.   22   con   provvedimento
amministrativo  avente  natura  regolamentare  da   notificare   alla
Commissione europea  per  l'esame  di  compatibilita'  ai  sensi  del
paragrafo 3 dell'articolo  88  del  Trattato  (adesso  articolo  108,
paragrafo 3) che istituisce la Comunita' europea, sono individuati di
volta in volta gli interventi ammissibili; 
  Atteso  che  gli  aiuti  previsti  dal  presente  regolamento  sono
concessi in conformita' agli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di
Stato nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura»  (2008/C  84/06)
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84
del 3 aprile 2008; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del  21  marzo
2013 di approvazione in  via  preliminare  del  «Regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione di indennizzi a  favore  delle
imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversita'  atmosferiche
e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi  dal  30  gennaio
2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis,
3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n.  22  (Istituzione
del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»; 
  Considerato che il Regolamento sopra richiamato e' stato notificato
alla Commissione europea ai  sensi  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in data 25 aprile 2013
e registrato in data 26 aprile 2013 con il numero SA.36593 (2013/N); 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 114 final  del
22  gennaio  2014,  trasmessa  in  data   31   gennaio   2014   dalla
Rappresentanza permanente di  Italia  presso  l'Unione  europea,  che
dichiara il regime di aiuti conforme ai criteri  stabiliti  al  punto
4.4 degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura e compatibile con il mercato interno; 
  Ritenuto pertanto di emanare  il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione di indennizzi  a  favore  delle  imprese
ittiche che  hanno  subito  danni  dalle  avversita'  atmosferiche  e
meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012
al 20 febbraio 2012, in  attuazione  dell'articolo  1,  commi  3-bis,
3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n.  22  (Istituzione
del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7  concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale  18  giungo  2007,  n.17,
avente ad  oggetto  «Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  505  del  21
marzo 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione di indennizzi a favore delle imprese  ittiche  che  hanno
subito danni dalle avversita' atmosferiche e meteomarine di carattere
eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012,  in
attuazione dell'articolo 1, commi  3-bis,  3-ter  e  9,  della  legge
regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale  per
la gestione delle emergenze in agricoltura)», nel testo  allegato  al
presente provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI