(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 aprile 2014, n. 17) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate); Visto, in particolare, l'art. 10 della legge regionale n. 7/2012 che prevede l'adozione di un regolamento regionale, che disciplini: a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2; b) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili; c) le modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4; d) le modalita' di espressione del consenso di cui all'art. 5; e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera d); Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 4 aprile 2014; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI