(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia del 23 aprile 2014, n. 17) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7  (Disciplina  delle
attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate); 
  Visto, in particolare, l'art. 10 della legge  regionale  n.  7/2012
che prevede l'adozione di un regolamento regionale, che disciplini: 
    a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle  attivita'
di cui all'art. 2; 
    b)  le  caratteristiche  e  le  modalita'   di   utilizzo   delle
attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili; 
    c) le modalita'  di  svolgimento  dei  percorsi  formativi  e  di
aggiornamento di cui all'art. 4; 
    d) le modalita' di espressione del consenso di cui all'art. 5; 
    e) l'individuazione delle sedi  anatomiche  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera d); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  615  del  4
aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina  di  attuazione
della  legge  regionale  12  aprile  2012,  n.  7  (Disciplina  delle
attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)», nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI