(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  regione  Friuli  Venezia
                  Giulia n. 17 del 23 aprile 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio  2001,  n.  265  recante  le
"Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   delle   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico
e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche  e  di
difesa del suolo" con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione  i
beni  appartenenti  al  demanio  idrico  e   le   relative   funzioni
amministrative; 
  Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17  "Disciplina  delle
concessioni e conferimento di funzioni in materia di  demanio  idrico
regionale" con la quale la Regione ha, fra l'altro,  disciplinato  la
procedura per  il  rilascio  delle  concessioni  del  demanio  idrico
regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione  d'acqua  e
di estrazione  di  materiali  litoide,  come  espressamente  previsto
dall'articolo 1 della legge medesima; 
  Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della  legge  regionale
17/2009, che demanda ad apposito Regolamento regionale la  disciplina
dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle
concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale; 
  Visto  il  "Regolamento  per  la  disciplina  del  rilascio   delle
concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico  regionale,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009,
n. 17" emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.; 
  Visto altresi' l'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale
17/2009, ai  sensi  del  quale,  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal
1  aprile  2011,  i  canoni  relativi   alle   concessioni   e   alle
autorizzazioni di beni del demanio  idrico  regionale  rilasciate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1; 
  Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011,  n.
058/Pres., con cui sono stati determinati i canoni di  concessione  e
di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in  relazione
alle singole  tipologie  di  utilizzo,  cosi'  come  individuate  nel
Tariffario Generale di cui all'articolo  2  allegato  al  decreto  in
parola, entrato in vigore il primo aprile 2011; 
  Visto in particolare l'articolo 3 del Regolamento da ultimo citato,
che espressamente prevede che i canoni di concessione siano  soggetti
ad  aggiornamento  triennale,  dovendosi  applicare,   in   sede   di
revisione,  un  coefficiente  di  aggiornamento  pari   almeno   alla
variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio; 
  Preso atto che, in sede di  applicazione  del  proprio  decreto  21
marzo 2011, n. 058/Pres., sono stati  ulteriormente  definiti  alcuni
criteri  e  tipologie  di  utilizzo  dei  beni  del  demanio   idrico
regionale, modificativi e integrativi rispetto a quelli  disciplinati
dal vigente Regolamento, utili e necessari  in  particolare  per  una
piu' omogenea e uniforme applicazione nei confronti  dell'utenza  dei
canoni di cui trattasi,  ritenendo  pertanto  opportuno  adottare  un
nuovo Regolamento che recepisca gli elementi migliorativi emersi; 
  Accertato che il Regolamento in parola deve essere sottoposto  alla
valutazione del Consiglio delle  Autonomie  Locali,  che  esprime  il
proprio parere ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  2,  della  legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi  e  norme  fondamentali  del
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); 
  Vista la deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 con la quale  la
Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento  per
la determinazione dei canoni di  concessione  dei  beni  del  demanio
idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  della  legge
regionale 15 ottobre 2009, n. 17", da sottoporre al  Consiglio  delle
Autonomie Locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge regionale 1/2006; 
  Valutato che, anche a seguito di recenti richieste da parte di enti
ed associazioni senza fini  di  lucro  pervenute  all'Amministrazione
regionale, e' emersa  la  necessita'  di  introdurre  nel  Tariffario
allegato al Regolamento di cui trattasi  un'ulteriore  tipologia  per
l'utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi,  didattici
e culturali con la determinazione del relativo canone di  concessione
e che tale proposta e'  stata  sottoposta  anch'essa  al  preliminare
parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della  normativa
da ultimo citata; 
  Atteso che il Consiglio delle Autonomie Locali nella Riunione n.  4
del 17 marzo 2014 ha all'unanimita' espresso parere favorevole  sulla
proposta della deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 della Giunta
regionale e  sulla  proposta  di  inserimento  nel  Tariffario  della
tipologia di utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi,
didattici e culturali e del relativo canone  di  concessione,  giusta
processo verbale n. 11/2014 del 17 marzo 2014; 
  Vista la deliberazione n. 630 del 4 aprile 2014  con  la  quale  la
Giunta regionale ha approvato in via definitiva il  "Regolamento  per
la determinazione dei canoni di  concessione  dei  beni  del  demanio
idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  della  legge
regionale 15 ottobre 2009, n. 17"; 
  Visto  il  "Regolamento  per  la  determinazione  dei   canoni   di
concessione  dei  beni  del  demanio  idrico  regionale,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009,  n.
17"; 
  Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per la determinazione dei  canoni  di
concessione  dei  beni  del  demanio  idrico  regionale,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009,  n.
17", nel testo allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI