(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 18 del 30 aprile 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 6, comma 64, della legge regionale 27  dicembre  2013,
n. 23 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e
annuale  della  Regione  autonoma  Friuli   Venezia   Giulia   (Legge
finanziaria  2014)),  che  prevede   che   "(...)   l'Amministrazione
regionale sostiene finanziariamente i  progetti  presentati  da  enti
locali e da soggetti senza finalita' di lucro,  anche  associati  fra
loro,  anche  con  l'obiettivo  di  diffondere  la   conoscenza   del
patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli  Venezia  Giulia
al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e  la
cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto: 
    a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale  o
la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; 
    b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni,
anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del  teatro,
della danza e del folklore; 
    c) l'organizzazione  di  manifestazioni  espositive  e  di  altre
attivita' culturali, anche a carattere didattico e  formativo,  nelle
discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia
e della multimedialita'; 
    d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico
che favoriscono il perfezionamento e  la  crescita  professionale  di
musicisti diplomati e  svolgono  attivita'  concertistica  in  ambito
regionale e lo svolgimento di iniziative  e  manifestazioni  musicali
delle orchestre della regione; 
    e) l'organizzazione di iniziative  culturali  o  di  divulgazione
della  cultura  umanistica  e  letteraria,   anche   per   mezzo   di
pubblicazioni e prodotti multimediali; 
    f) la gestione  da  parte  delle  scuole  di  musica  stabilmente
organizzate sul  territorio  regionale  di  progetti  di  rete  e  di
integrazione con il  sistema  dell'istruzione  pubblica,  nonche'  la
produzione  da  parte  delle  stesse  di  esibizioni   musicali   che
coinvolgono gli allievi e i maestri; 
    g) la realizzazione di iniziative  culturali  o  di  divulgazione
della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle  scienze
giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni  e
prodotti multimediali; 
    h) la realizzazione di iniziative ad alto  valore  innovativo  in
materia culturale"; 
  Visto l'art. 6, comma 67, della medesima legge  regionale  23/2013,
ai sensi del quale "Con  regolamento  regionale,  da  adottare  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' di selezione  delle  iniziative  da  ammettere
all'incentivo, le spese ammissibili  ai  fini  della  rendicontazione
dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30  per  cento,
di  spese  generali  di  funzionamento  ammesse,  le   modalita'   di
comunicazione e sono fissati i termini del procedimento."; 
  Ritenuto  pertanto  di  emanare  il  "Regolamento  in  materia   di
incentivi ai progetti presentati da enti locali e da  soggetti  senza
finalita' di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le
attivita' culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge
regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)"; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n.
698; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento in materia di incentivi  ai  progetti
presentati da enti locali e da soggetti  senza  finalita'  di  lucro,
anche  associati  fra  di  loro,  aventi  ad  oggetto  le   attivita'
culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale
27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", nel testo allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI