(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2014) IL PRESIDENTE Visto l'art. 6, comma 64, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), che prevede che "(...) l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalita' di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto: a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore; c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attivita' culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialita'; d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attivita' concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione; e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali; f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonche' la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri; g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali; h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale"; Visto l'art. 6, comma 67, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalita' di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento."; Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalita' di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attivita' culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)"; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 698; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalita' di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attivita' culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI