(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                   Giulia n. 11 del 7 maggio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge  regionale  n.  11/2009,
come modificato dall'art. 11, comma  31,  della  legge  regionale  23
luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi  dell'art.  34
della legge regionale 21/2007", in base  al  quale  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a  quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire
all'integrazione della  retribuzione  dei  lavoratori  impiegati  sul
territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente  riduzione  di
orario; 
  Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione   di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici)», emanato con proprio decreto  14  agosto  2009,  n.
0235/Pres., (di seguito  Regolamento),  come  modificato  con  propri
decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n.  0191/Pres.,
27 marzo 2012, n. 076/ Pres. e 6 novembre 2012, n. 0228/  Pres.,  con
il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge
regionale n. 11/2009; 
  Considerato che l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014) ha comportato, con  riferimento  al
2014, una diminuzione - dall'80 per  cento  al  70  per  cento  della
retribuzione per le ore non lavorate - dell'ammontare del trattamento
di  cassa  integrazione  guadagni   straordinaria   riconosciuto   ai
lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei  contratti  di  solidarieta'
difensivi ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726  (Misure
urgenti a  sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli  occupazionali),
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Considerato che il Regolamento attualmente vigente prevede: 
    a) un ammontare del contributo pari a euro due per  ciascuna  ora
di riduzione dell'orario di lavoro effettivamente utilizzata; 
    b) la ripartizione del contributo in due quote, riconosciute  una
a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e l'altra a titolo  di
sostegno all'impresa; 
    c) in relazione alla quota del contributo riconosciuta  a  titolo
di sostegno  all'impresa,  un  limite  massimo,  rispettivamente,  di
100.000 euro con riferimento al periodo massimo consecutivo - pari  a
24 mesi - di esecuzione del contratto di solidarieta'  difensivo  con
riferimento al quale puo' essere richiesto il contributo regionale  e
di 200.000 euro con riferimento al periodo massimo complessivo - pari
a  36  mesi  nel  quinquennio  -  di  esecuzione  del  contratto   di
solidarieta' difensivo con riferimento al quale puo' essere richiesto
il contributo medesimo; 
    d) la facolta' per l'impresa di devolvere anche la propria  quota
ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito; 
  Ritenuto: 
    a) di aumentare l'ammontare del contributo regionale a euro due e
centesimi cinquanta per ciascuna  ora  di  riduzione  dell'orario  di
lavoro effettivamente utilizzata; 
    b) con riferimento  alla  quota  del  contributo  riconosciuta  a
titolo di sostegno all'impresa, di aumentare i limiti massimi di  cui
alla lettera c) del precedente paragrafo  rispettivamente  a  200.000
euro e a 300.000 euro; 
    c) di confermare la facolta' per l'impresa di devolvere anche  la
propria quota ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito; 
  Ritenuto altresi' opportuno, alla luce della  pregressa  esperienza
di attuazione  del  Regolamento,  di  prevedere  che  la  domanda  di
contributo possa essere  presentata  solo  una  volta  completato  il
periodo di esecuzione del contratto di solidarieta'  difensivo,  pari
ad un massimo di 12  mesi,  con  riferimento  al  quale  puo'  essere
presentata la singola domanda; 
  Considerata l'opportunita' di adottare  un  nuovo  regolamento  per
l'attuazione del sopra  citato  art.  21  della  legge  regionale  n.
11/2009,   disponendo   contestualmente   l'abrogazione   di   quello
attualmente vigente; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 26 febbraio 2014 ha esaminato lo schema di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11  aprile  2014,  n.
702,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese
che   stipulano   contratti   di   solidarieta'   difensivi   e   per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'art.  21
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione  di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici)», nel testo allegato al  presente  provvedimento  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI