(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 7 maggio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»; Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres., (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., 27 marzo 2012, n. 076/ Pres. e 6 novembre 2012, n. 0228/ Pres., con il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009; Considerato che l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) ha comportato, con riferimento al 2014, una diminuzione - dall'80 per cento al 70 per cento della retribuzione per le ore non lavorate - dell'ammontare del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuto ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei contratti di solidarieta' difensivi ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Considerato che il Regolamento attualmente vigente prevede: a) un ammontare del contributo pari a euro due per ciascuna ora di riduzione dell'orario di lavoro effettivamente utilizzata; b) la ripartizione del contributo in due quote, riconosciute una a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e l'altra a titolo di sostegno all'impresa; c) in relazione alla quota del contributo riconosciuta a titolo di sostegno all'impresa, un limite massimo, rispettivamente, di 100.000 euro con riferimento al periodo massimo consecutivo - pari a 24 mesi - di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo con riferimento al quale puo' essere richiesto il contributo regionale e di 200.000 euro con riferimento al periodo massimo complessivo - pari a 36 mesi nel quinquennio - di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo con riferimento al quale puo' essere richiesto il contributo medesimo; d) la facolta' per l'impresa di devolvere anche la propria quota ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito; Ritenuto: a) di aumentare l'ammontare del contributo regionale a euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora di riduzione dell'orario di lavoro effettivamente utilizzata; b) con riferimento alla quota del contributo riconosciuta a titolo di sostegno all'impresa, di aumentare i limiti massimi di cui alla lettera c) del precedente paragrafo rispettivamente a 200.000 euro e a 300.000 euro; c) di confermare la facolta' per l'impresa di devolvere anche la propria quota ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito; Ritenuto altresi' opportuno, alla luce della pregressa esperienza di attuazione del Regolamento, di prevedere che la domanda di contributo possa essere presentata solo una volta completato il periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale puo' essere presentata la singola domanda; Considerata l'opportunita' di adottare un nuovo regolamento per l'attuazione del sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009, disponendo contestualmente l'abrogazione di quello attualmente vigente; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 26 febbraio 2014 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 702, con la quale e' stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI