(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 20/I-II del 20 maggio 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 maggio 2014,
n. 496; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina in  attuazione  dell'art.  3,
comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e  successive
modifiche,   fino   al   definitivo   adeguamento   della   struttura
dirigenziale  dell'amministrazione   provinciale   alle   indicazioni
dell'art. 3, comma 1, della predetta legge provinciale, il temporaneo
adeguamento della stessa, la  denominazione  e  le  competenze  delle
singole  strutture  dirigenziali  e  le   competenze   assegnate   ai
dipartimenti. 
  2. Il presente regolamento si fonda anche  sull'art.  6,  comma  1,
della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e   successive
modifiche,  e  attribuisce  ai  direttori  e   alle   direttrici   di
dipartimento, limitatamente  a  specifici  obiettivi  di  particolare
rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge  provinciale
riserva alle ripartizioni del dipartimento. 
  3.  I  direttori  e  le  direttrici  di   dipartimento   esercitano
nell'ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le  funzioni
amministrative  riservate  ai  direttori   e   alle   direttrici   di
ripartizione. 
  4. La giunta provinciale puo' emanare, ai sensi dell'art. 6,  comma
1, della legge provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e  successive
modifiche, e in quanto  necessario,  disposizioni  di  dettaglio  per
l'applicazione  del  presente  regolamento   con   riferimento   alle
competenze  dei  direttori  e   delle   direttrici   dei   rispettivi
dipartimenti. 
  5. Le direttive per  la  determinazione  del  relativo  trattamento
economico previsto dai contratti collettivi sono stabilite,  ai  fini
di  questo  temporaneo  adeguamento,  con  separato  regolamento   di
esecuzione, sentiti i sindacati. 
  6. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato
A della legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e  successive
modifiche, e' di seguito indicato come allegato A e l'allegato 1  del
decreto del presidente della giunta provinciale 25  giugno  1996,  n.
21, e successive modifiche, e' di seguito indicato come allegato 1.