(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  23
                        dell'11 giugno 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale n. 185/3 del 9/5/2014; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Gestione faunistico-venatoria degli ungulati 
 
  1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata a
garantire la conservazione delle specie, assicurando  un  equilibrato
rapporto delle stesse con l'ambiente  nel  rispetto  degli  obiettivi
indicati nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10
della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica  per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente). 
  2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  2
della legge regionale n. 10/2004 e' orientato allo svolgimento di una
corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il
raggiungimento di  densita'  ottimali  delle  specie,  attraverso  la
destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione  delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
  3.  La  conoscenza  delle  popolazioni  di  ungulati,  della   loro
consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di  eta',
nonche' del loro stato sanitario, e' presupposto necessario  per  una
corretta e completa gestione delle specie.  Le  informazioni  di  cui
sopra  sono  acquisite  sulla   base   delle   metodologie   indicate
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  4.  Nelle  aree  omogenee  ricadenti  in  parte  in  aree  protette
istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro
sulle aree protette), fino alla costituzione delle aree contigue,  la
gestione delle popolazioni di ungulati  selvatici  e'  concordata  ed
attuata  congiuntamente  dagli  enti  gestori  del  territorio  (Aree
protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla
Regione o dalle province. 
  5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati,
previsti dai Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai  Parchi
regionali e  nazionali,  sono  effettuati  sulla  base  di  piani  di
immissione approvati dalle  Province  d'intesa  con  gli  ATC.  Sugli
interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA  esprime  parere
vincolante. La  reintroduzione  o  il  ripopolamento  con  la  specie
cinghiale e' vietato su tutto il territorio regionale. 
  6. Il prelievo venatorio del cinghiale puo'  essere  effettuato  in
forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale  anche  con
tecniche selettive. 
  7. I prelievi con tecniche  selettive,  in  presenza  di  piani  di
abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'art.
11-quaterdecies, comma  5,  della  legge  2  dicembre  2005,  n.  248
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005,
n.  203,  recante  misure  di  contrasto   all'evasione   fiscale   e
disposizioni urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  sono
effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo
delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'art. 19 della legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio),  viene  esercitato  di  norma
mediante  l'utilizzo  di  metodi  ecologici  e  incruenti  su  parere
dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica  l'inefficacia  dei  predetti
metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. 
  8. Le figure  preposte  alla  gestione  faunistico-venatoria  degli
ungulati sono le seguenti: 
    a)  tecnico  faunistico  provvisto  di   laurea   in   discipline
ambientali con  esperienza  almeno  triennale  nella  gestione  degli
ungulati attestata dall'ISPRA, o  che  hanno  seguiti  dei  corsi  di
specializzazione sulla biologia  e  conservazione  e  gestione  degli
ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4,  della  legge
n. 157/1992, ovvero Master nella gestione  degli  ungulati  selvatici
conseguito presso una sede universitaria; 
    b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico; 
    c) selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di  ungulati  con
metodi selettivi  abilitato  al  prelievo  delle  singole  specie  di
ungulati; 
    d) cacciatore di  cinghiale  in  forma  collettiva  abilitato  al
prelievo con la tecnica della girata; 
    e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con
tecnica della braccata; 
    f) conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia; 
    g) conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere; 
    h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici; 
    i) tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore  delle  aree
protette con esperienza quinquennale nella  gestione  degli  ungulati
attestata  dall'ISPRA,   o   che   hanno   seguito   dei   corsi   di
specializzazione sulla biologia  e  conservazione  e  gestione  degli
ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4,  della  legge
n. 157/1992, ovvero Master nella gestione  degli  ungulati  selvatici
conseguito presso una sede universitaria; 
    j) guardia ecologica volontaria  che  ha  seguito  un  corso  per
cacciatori di ungulati con metodi  selettivi.  La  guardia  ecologica
volontaria, su richiesta,  e'  esonerata  dal  seguire  la  parte  di
programma del corso relativa ai prelievi venatori; 
    k) guardia venatoria volontaria  che  ha  seguito  un  corso  per
cacciatori di ungulati con metodi selettivi. 
  9. Le figure di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h),
j), k) sono abilitate dalle Province, dagli ATC o dalle  Associazioni
Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione  di
specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA  e
il superamento di una prova valutativa finale. 
  10. Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione
di    adeguata    documentazione    in    materia     di     gestione
faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma  8,
lettera b), dall'obbligo di frequenza dei  corsi.  Della  commissione
valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente  della  Regione
con la qualifica di funzionario che svolge  il  ruolo  di  Presidente
della  stessa.  Il  dipendente  regionale   svolge   la   prestazione
all'interno del proprio orario lavorativo. 
  11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che  intendano  organizzare
corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il
calendario delle prove valutative finali,  alla  Direzione  regionale
competente  in  materia  di  gestione  faunistica  e  venatoria  che,
indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la evadono e ne danno
comunicazione immediata ai  richiedenti.  Trascorso  tale  termine  i
richiedenti sono automaticamente autorizzati  all'organizzazione  dei
corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente
della  commissione  valutativa  e'  ricoperta   rispettivamente   dal
Presidente dell'ATC o dal  Presidente  provinciale  dell'Associazione
venatoria o loro delegati. A tutti i  partecipanti  che  superano  le
prove finali del  corso  e'  rilasciato  un  attestato  valido  nella
Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno  superato  il
corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori  inviano
a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo. 
  12. Tutti i programmi  formativi  per  i  selecacciatori  e  per  i
coadiutori di interventi di controllo, sono svolti in base ai  moduli
previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati  pubblicate
dall'ISPRA  nel  settembre  2013   e   successive   modificazioni   o
integrazioni. 
  13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui al  comma  8,  lettere
b), c), d), e), f), g), h) conseguite precedentemente al  1°  gennaio
2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche. 
  14. La Regione puo' procedere al riconoscimento delle  abilitazioni
conseguite precedentemente al 1° gennaio  2014  rilasciate  da  altri
soggetti purche' le stesse siano state conseguite dietro  superamento
di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA. 
  15. Le attivita' di cui al presente regolamento di competenza della
Provincia possono essere delegate agli ATC,  previo  accordo  tra  le
parti. 
  16.  La  Regione  attua  i  compiti  di   verifica,   indirizzo   e
coordinamento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   regolamento,
esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge regionale n. 10/2004. 
  17. L'accesso al prelievo selettivo del  cinghiale  in  Abruzzo  da
parte di  cacciatori  non  residenti  nella  Regione  e'  subordinato
all'accertamento,   da   parte   della   Provincia   territorialmente
competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro  possesso
a quelli di cui al comma 8. 
  18. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori
non  residenti  e'  effettuato  verificando  la  corrispondenza   dei
contenuti didattici dei percorsi  formativi  da  essi  sostenuti  con
quelli indicati dall'ISPRA. 
  19. Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per  i  singoli
cacciatori il numero e la classe sociale  (in  termini  di  sesso  ed
eta') dei capi da abbattere;  tale  assegnazione,  ove  numericamente
inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base
alla creazione di specifiche graduatorie basate  su  dei  criteri  di
priorita',  in  ordine:  l'iscrizione  all'ATC  di  appartenenza,  la
partecipazione  ai  censimenti  e  ulteriori  criteri  meritocratici,
prevedendo sistemi  che  consentano  la  rotazione  nell'attribuzione
delle diverse classi d'abbattimento in funzione  dei  capi  assegnati
negli anni precedenti. I capi da abbattere  sono  assegnati  in  modo
nominale ai singoli cacciatori. 
  20. I cacciatori iscritti e  ammessi  agli  ATC  appartenenti  alle
associazioni  venatorie  riconosciute  a   livello   nazionale,   che
partecipano alla gestione degli  ungulati,  sulla  base  dei  criteri
fissati dalla Giunta regionale, possono essere esclusi dal  pagamento
della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC. 
  21. Entro sei mesi dall'approvazione del  presente  regolamento  la
Provincia  concorda  con  gli  ATC  la  predisposizione   del   Piano
quinquennale di gestione del cinghiale. 
  22. Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale  deve  indicare
la destinazione differenziata del territorio di cui ai commi 27, 28 e
la programmazione degli interventi di  gestione  quali  miglioramenti
ambientali,  metodi  di  prevenzione  dei   danni,   piani   per   il
contenimento   dei   danni   al    patrimonio    agricolo-zootecnico,
quantificazione delle  presenze  minime  certe,  piani  di  prelievo,
controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi. 
  23. Il Piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere: 
    a) i criteri con  i  quali  i  selecacciatori  intervengono  come
selecontrollori durante le operazioni di controllo ai sensi dell'art.
44  della  legge  regionale  n.  10/2004.   I   selecontrollori   che
appartengono ad una squadra di caccia  assegnataria  di  una  zona  o
macroarea  operano  in  maniera  prioritaria  il  prelievo.  Solo  in
mancanza del numero necessario di selecontrollori  appartenenti  alle
squadre, possono partecipare al prelievo i  selecontrollori  ammessi,
non appartenenti  alle  squadre  assegnatarie.  Ogni  selecontrollore
avra' assegnata, dalla Provincia competente, una zona di controllo. I
criteri di assegnazione  prenderanno  in  considerazione  i  seguenti
parametri: 
      1) appartenenza del selecontrollore alla  squadra  assegnataria
della zona o macroarea iscritto all'ATC; 
      2) appartenenza del selecontrollore alla  squadra  assegnataria
della zona o macroarea ammesso all'ATC; 
      3) residenza del selecontrollore nei  Comuni  ricandenti  nella
zona di controllo; 
      4) proprieta' o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti  nella
zona di controllo; 
      5) partecipazione ai censimenti primaverili  della  popolazione
di ungulati. 
  Le squadre di caccia assegnatarie delle zone  o  macroarea  il  cui
territorio ricade nella zona di controllo, hanno l'obbligo di fornire
il personale necessario al compimento dei censimenti; 
    b) il Piano di assestamento annuale, realizzato  dalle  Province.
Tale Piano di assestamento puo' essere realizzato dall'ATC su  delega
della Provincia  previo  accordo  di  cui  al  comma  15,  sentiti  i
responsabili  delle  squadre  e   le   organizzazioni   professionali
agricole. Il Piano di assestamento deve almeno contenere: 
      1) il piano di prelievo annuale; 
      2) i dati relativi ai danni causati  dalla  specie  e  la  loro
georeferenziazione; 
      3) gli interventi per la prevenzione dei danni; 
      c) le altre azioni  utili  all'accertamento  della  presenza  e
della localizzazione della specie cinghiale. 
  24. L'ATC nel caso sia delegato previo accordo di cui al comma 15: 
    a) provvede annualmente ad inviare  alla  Provincia  i  Piani  di
assestamento delle macro  aree  entro  la  data  del  15  maggio,  la
successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio; 
    b) per l'espletamento di tali funzioni l'ATC puo' avvalersi anche
dei tecnici della Provincia; 
    c)  qualora  la  Provincia  verifichi  una  mancata   o   carente
attuazione delle attivita' di prevenzione dei  danni  arrecati  dalla
specie cinghiale o dei piani di controllo della  medesima  specie,  i
cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale
e collettiva e i selecontrollori possono essere tenuti all'erogazione
di  un  contributo  economico,  al  fine  di  concorrere  agli  oneri
risarcitori conseguenti. Tale eventuale  contributo,  destinato  alle
Province, dovra' essere determinato e notificato alle  squadre  e  ai
selecontrollori non  appartenenti  alle  squadre,  prima  dell'inizio
della stagione venatoria. La  mancata  corresponsione  dello  stesso,
comportera' la sospensione dall'attivita' di prelievo, sia come forma
di controllo che di caccia, fino alla data del versamento della somma
dovuta. La quota di contributo individuale non puo' essere  superiore
alla quota di iscrizione all'ATC  interessato  e  comunque  non  puo'
superare euro 66,00. 
  25. Nelle macro aree di caccia di cui al  comma  27  devono  essere
garantiti: 
    a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole; 
    b) realizzazione dei conteggi di popolazione ed  eventuale  stima
delle presenze; 
    c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale. 
  26. Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree  e  i
cacciatori di selezione hanno  l'obbligo  di  assicurare  la  propria
collaborazione alla realizzazione dei censimenti e  di  quanto  altro
venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei
censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Provincia
e' da considerare infrazione di  carattere  grave  ed  e'  sanzionata
dalla Provincia con apposito provvedimento con il  quale  l'attivita'
venatoria   della   squadra,   o   l'attivita'   di   controllo   del
selecontrollore, puo' essere  sospesa  temporaneamente  fino  ad  una
intera stagione venatoria. 
  27. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento  la
Provincia, nelle more  della  realizzazione  del  Piano  di  gestione
quinquennale del cinghiale di cui al comma 21, concorda con  gli  ATC
la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in
cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con
il mantenimento di presenze compatibili alle esigenze  delle  colture
agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle  MA  e'
compresa tra i duemila e i quindicimila ettari. 
  28. Il territorio non vocato  rappresenta  l'area  nella  quale  la
presenza  del  cinghiale  e'  da  ritenere   incompatibile   con   la
salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie  selvatiche.
In tale territorio dalla gestione  faunistico-venatoria  tendente  ad
escluderne la presenza del cinghiale, sono esclusi i  cacciatori  che
partecipano alla gestione della specie  all'interno  della  MA.  Sono
ammesse tutte le tecniche di caccia con esclusione della braccata. 
  29. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 27, l'ATC
programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche  attraverso  la
differenziazione delle tecniche di  caccia,  garantendo  comunque  la
possibilita' di  utilizzo  delle  differenti  tecniche  previste  nel
presente regolamento. 
  30. La caccia al cinghiale nella MA  e'  consentita  esclusivamente
attraverso le sotto elencate tecniche: 
    a) caccia in forma collettiva con il metodo della  braccata,  con
ausiliari con funzioni di cani da seguita; 
    b) caccia in forma collettiva con il  metodo  della  girata,  con
ausiliare con funzione di cane limiere; 
    c) caccia in forma  individuale  all'aspetto  con  arma  a  canna
rigata munita di ottica di puntamento; 
    d) caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane
limiere; 
    e) caccia in forma individuale alla  cerca  senza  l'ausilio  del
cane. 
  Il calendario venatorio regionale puo' prevedere l'utilizzazione di
ausiliari con funzione di cane limiere muniti di  abilitazione  ENCI.
L'impiego di cani abilitati ENCI e' obbligatorio per le operazioni di
controllo. 
  31.  La  caccia  al  cinghiale  in  forma  collettiva,  nelle  zone
assegnate alle singole squadre di caccia, e' consentita nei giorni di
mercoledi',  sabato  domenica  e  festivi   infrasettimanali,   fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'.  Il
numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore
a tre. L'ATC in accordo con la Provincia puo' decidere di optare  per
la formula  di  tre  giornate  di  caccia  a  scelta  su  cinque,  ad
esclusione  del  martedi'  e  venerdi'.  La  giornata  di  caccia  al
cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione  di  tracciatura
dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con  il
posizionamento delle poste e solo successivamente con lo  svolgimento
della braccata. 
  32. La caccia al cinghiale in braccata e' consentita dal 1° ottobre
al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio. 
  33. La caccia al cinghiale in forma collettiva e'  permessa  con  i
metodi della braccata e della girata, alle sole squadre  regolarmente
iscritte  in  un  registro  predisposto  dall'ATC  e  vidimato  dalla
Provincia. 
  34. L'iscrizione al registro dell'ambito deve essere richiesta  dal
caposquadra all'ATC attraverso la compilazione di un apposito modello
predisposto dalla Provincia.  L'incompleta  o  inesatta  compilazione
dello stesso comporta  la  richiesta  di  integrazione  entro  cinque
giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta  il
mancato accoglimento dell'istanza. 
  35. L'ATC, esaminate le  domande  ed  accertata  la  regolarita'  e
completezza del modello di cui al comma 34,  provvede  all'iscrizione
delle  squadre  al  registro  dell'ATC,  dandone  comunicazione  alla
Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso.
Ciascuna squadra deve essere composta  da  un  numero  di  componenti
adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso
tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un  caposquadra  ed  almeno  due
vice-capisquadra. Ogni cacciatore puo' essere iscritto  ad  una  sola
squadra sul territorio regionale. 
  36. L'ATC consegna ad ogni  squadra,  qualunque  sia  la  forma  di
caccia collettiva attuata,  un  registro  di  battuta,  contenente  i
verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre  operanti
nella  Provincia,  con  pagine  numerate  e  vidimate,  in  cui  sono
riportati tutti i dati identificativi della squadra,  il  numero  dei
componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il  caposquadra
deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi
per qualifica  e  mansioni  assunte  all'interno  dell'organizzazione
della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa  prima
dell'inizio della battuta; la data ed  il  luogo  di  braccata  o  di
girata; tutte le informazioni richieste dall'ATC. 
  37. Per l'effettuazione  della  braccata,  sul  luogo  del  raduno,
all'apertura del verbale sul registro  di  battuta  e  per  tutta  la
durata della braccata devono essere  presenti  contemporaneamente  il
caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per
complessivi sette cacciatori. 
  38. Per l'effettuazione della braccata  non  possono  essere  usati
piu' di 10  cani  contemporaneamente.  Le  mute  dovranno  avere  una
composizione il piu'  possibile  omogenea  e  i  cani  devono  essere
specializzati per la caccia al cinghiale. 
  39. Ciascuna  squadra  di  girata  e'  composta  da  un  numero  di
componenti  compreso  tra  5  e  15  cacciatori,  ivi   compresi   un
caposquadra ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed  i  due
vice-capisquadra devono essere titolari della  qualifica  di  cui  al
comma 8, lettere c) e d). Entro due anni dall'entrata in  vigore  del
presente regolamento i conduttori dei cani della  squadra  di  girata
devono essere in possesso della qualifica di conduttore di ausiliarie
con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere  in
possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8,  lettera  c),  d)
oppure g). 
  40.  Per  l'effettuazione  della  girata,  sul  luogo  del  raduno,
all'apertura del verbale e per tutta la durata  della  girata  devono
essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un  suo  vice  ed
almeno  tre  componenti  della  squadra,  per   complessivi   quattro
cacciatori. 
  41. Nella composizione delle squadre e' consentita la  presenza  di
cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC  nel
quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del  totale
dei componenti la squadra stessa. 
  42.  A  ciascuna  braccata  possono  partecipare   cacciatori   non
appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura  non  superiore
ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purche'  il
numero minimo dei partecipanti sia assicurato  dai  componenti  della
squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e  non  puo'
partecipare a piu' di 10 battute complessive  nel  corso  dell'intera
stagione venatoria e su tutto il territorio regionale. 
  43. I componenti delle squadre di  braccata  che  nel  corso  della
precedente stagione venatoria non effettuano un  numero  di  braccate
pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi  opportunamente
giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre  squadre
per la successiva stagione venatoria. 
  44. Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve  richiedere
all'ATC la conferma dell'iscrizione della propria squadra al registro
dell'ATC dichiarando: 
    a) le eventuali modifiche  nella  composizione  della  squadra  o
l'iscrizione al registro per le nuove squadre; 
    b) mediante autocertificazione, che i  componenti  della  squadra
hanno  effettuato  il  versamento  della  quota  d'iscrizione  o   di
ammissione all'ATC e che abbiamo la licenza di  caccia  in  corso  di
validita'. 
  45. Fino al 30 giugno 2015 la funzione di caposquadra  puo'  essere
svolta dai capisquadra che hanno  operato  nella  stagione  venatoria
2014-2015, anche se non in possesso della qualifica di cui  al  comma
8,  lettera  e).  A  partire  dalla  stagione  venatoria  2015/16  la
qualifica  di  cui  al  comma  8,  lettera   e)   diventa   requisito
obbligatorio per ricoprire il ruolo di caposquadra o vice. 
  46. Entro 30 giorni dalla pubblicazione  del  presente  regolamento
sul BURA l'ATC, sentiti i capisquadra e d'intesa  con  la  Provincia,
all'interno delle MA, individua le zone di  caccia  al  cinghiale  da
assegnare alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva  tale
caccia. 
  47. Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua,
di estensione superficiale compresa tra 200 e  2.000  ettari,  con  i
confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili  ed
individuabili   quali   strade,   fossi,   ecc.   Non   costituiscono
interruzione alla continuita'  territoriale  elementi  quali  strade,
ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono  individuate
dall'ATC. In presenza di contrasti la  Provincia,  su  istanza  delle
parti interessate, provvede autonomamente ad individuare le  zone  di
caccia. L'assegnazione delle zone viene effettuata per un periodo  di
cinque anni, rinnovabile. 
  48. A ciascuna squadra regolarmente iscritta nel registro  dell'ATC
e sulla base della richiesta formulata dalla  stessa  squadra,  l'ATC
assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva  la  caccia
al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 49. 
  49.  Le  squadre  assegnate  alla  MA  devono   adottare   apposito
regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella
MA)  per  la  disciplina  dello  svolgimento  delle   braccate,   con
particolare riguardo agli  aspetti  della  sicurezza  dei  componenti
delle  squadre  e  degli  altri  fruitori  del   territorio,   e   al
raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  dal  Piano  di   gestione
quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra  loro  le  squadre
assegnatarie della MA,  potranno  operare  all'interno  della  stessa
senza il vincolo delle zone. 
  50. Il regolamento della caccia in braccata nella  MA,  redatto  in
conformita' alle prescrizioni del presente regolamento, del Piano  di
gestione quinquennale  del  cinghiale,  deve  essere  ratificato  con
provvedimento   del   Dirigente    competente    dell'Amministrazione
provinciale. 
  51.  I  capisquadra   assegnatari   della   MA   devono   eleggere,
annualmente, un  responsabile  (Responsabile  della  MA)  ed  un  suo
sostituto, il quale ha il compito di coordinare l'attivita' di caccia
nell'area secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma  50
ed e'  il  referente  nei  rapporti  con  l'ATC  e  l'Amministrazione
provinciale. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto
devono essere comunicate all'ATC  e  all'Amministrazione  provinciale
ogni anno. 
  52.  In  mancanza  della  nomina  del  responsabile  della   MA   e
dell'adozione o dell'approvazione del  regolamento  della  caccia  in
braccata nella MA, l'ATC in  accordo  con  la  Provincia  provvede  a
nominare il responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni  per
lo svolgimento delle braccate all'interno della MA avendo particolare
attenzione alle norme sulla sicurezza. 
  53. A ciascuna delle squadre puo' essere assegnata una sola zona di
caccia o una sola MA su tutto il territorio regionale. 
  54. Nelle MA e nelle zone  di  caccia  assegnate  alle  squadre  e'
consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una squadra,
di esercitare la caccia alle altre specie  faunistiche  nel  rispetto
del calendario venatorio regionale. 
  55. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere  inoltrata
all'ATC dal  caposquadra  attraverso  modulistica  predisposta  dallo
stesso. 
  56. Nel caso in cui due o piu' squadre richiedano la stessa zona di
caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione  della  zona  viene
effettuata dalla Provincia sulla base di  una  graduatoria  elaborata
con i  criteri  di  priorita'  di  seguito  riportati  e  nell'ordine
appresso elencato: 
    a) squadra gia' censita presso la Provincia o nell'ATC da  almeno
tre anni, che abbia  esercitato  la  caccia  al  cinghiale  per  tale
periodo in maniera  consecutiva  con  maggior  numero  di  cacciatori
iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di
caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in
aree protette e che hanno praticato  la  caccia  al  cinghiale  nella
suddetta zona negli ultimi tre anni; 
    b) squadra gia' censita presso la Provincia o nell'ATC da  almeno
tre anni, che abbia  esercitato  la  caccia  al  cinghiale  per  tale
periodo in maniera  consecutiva  con  maggior  numero  di  cacciatori
iscritti all'ATC che hanno praticato la  caccia  al  cinghiale  nella
suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui  il  Comune  sia
suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni  o  altre  entita'
territoriali di natura sub comunale,  nell'assegnazione  di  zone  di
caccia  e'  data  priorita'  alla  squadra  con  maggior  numero   di
componenti residenti  nella  suddetta  unita'  sub  comunale  il  cui
territorio e' ricadente nella zona di caccia; 
    c) squadra di nuova costituzione  e  quindi  non  ancora  censita
presso l'ATC con maggior numero  di  cacciatori  iscritti  all'ATC  e
residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia  richiesta
o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette; 
    d) squadra di nuova costituzione  e  quindi  non  ancora  censita
presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti; 
    e) nella Zona di protezione esterna  del  PNALM,  il  numero  dei
componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo  di  5
ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane. 
  57. Nelle aree fuori dalla Zona di  protezione  esterna  (ZPE)  del
Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove accertata
la presenza  dell'orso,  sono  applicate  le  misure  di  mitigazione
inerenti l'attivita' venatoria previste nel protocollo  d'intesa  per
l'attuazione delle priorita' d'azione previste nel Piano d'azione  di
tutela dell'orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona  di  protezione
esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso  in  frazioni,
circoscrizioni, delegazioni,  il  criterio  prioritario,  rispetto  a
quelli indicati nel comma 56 nell'assegnazione delle zone di  caccia,
e' costituito dalla residenza del maggior  numero  di  componenti  la
squadra nella suddetta entita' sub  comunale  il  cui  territorio  e'
ricadente nella zona di caccia. 
  58. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone
sono adottati dall'ATC sulla base dei criteri di cui al comma 57. Nel
corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad  effettuare
almeno 15 braccate. L'ATC puo'  revocare,  previa  valutazione  delle
motivazioni addotte dal Caposquadra,  l'assegnazione  della  zona  di
caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite. 
  59. E' data facolta' alla Provincia di sospendere, anche durante la
stagione venatoria, le squadre  che  incorrano  in  gravi  violazioni
delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza. 
  60. All'interno delle MA o  delle  zone  assegnate  per  la  caccia
collettiva, la caccia con la tecnica della girata puo' essere  svolta
esclusivamente dalle squadre assegnatarie della MA o delle zone. 
  61. Le squadre che, pur avendo fatto domanda  nei  tempi  previsti,
non hanno trovato zone nelle MA, nel  caso  che  un'area  si  dovesse
rendere  libera  nel  corso  dell'anno  venatorio,   possono   essere
assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell'ATC. 
  62. In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra  di
un  cacciatore  puo'  provvedere  la  Provincia  valutando  residenza
anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita,  sentite  anche  le
esigenze del cacciatore. 
  63. Al fine di  garantire  la  sicurezza  di  quanti,  a  qualsiasi
titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di  braccata
o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso
attraverso l'apposizione, nei  principali  luoghi  di  accesso  e  di
maggiore frequentazione, di adeguata  segnaletica  con  la  dicitura:
«ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso». 
  64. La segnalazione di cui al comma 63 e' apposta  con  un  congruo
anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al  cinghiale  e
rimossa al termine della stessa; solo  nel  caso  di  due  giorni  di
caccia consecutivi, la tabellazione apposta puo'  essere  rimossa  al
termine del secondo giorno. 
  65. Durante l'attivita' di caccia al cinghiale, ciascun  cacciatore
deve indossare un indumento di colore ad alta visibilita'. 
  66. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e  rigata;  in
caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere
caricati con un massimo di cinque  colpi,  di  cui  uno  in  canna  e
quattro nel serbatoio, anche  nel  caso  l'arma  sia  catalogata  con
capacita' di serbatoio maggiore. 
  67. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in
caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi
il corpo dell'animale, il  proiettile  attinga  al  terreno  vegetale
scoperto. 
  68. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione
di ottima visibilita' dell'animale e su bersaglio  posto  a  distanza
inferiore a 200 metri. 
  69. Durante la  caccia  collettiva  al  cinghiale  e'  obbligatorio
l'utilizzo di mezzi ausiliari di  comunicazione  nel  rispetto  delle
normative vigenti per consentire  una  agevole  comunicazione  tra  i
cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di  incidenti
connessi all'attivita' venatoria. 
  70. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il  luogo  in
cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attivita' venatoria. 
  71. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue  parti,  a
cura del caposquadra o di un suo vice, il  verbale  di  braccata  nel
registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo  della
braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata  stessa;
il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza
e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni: 
    a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata  nel
registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella
composizione della squadra, intercorse durante la braccata; 
    b)  il  componente  della  squadra   avvisa   immediatamente   il
caposquadra  o,  in  sua  mancanza,   il   vice   facente   funzione,
dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata; 
    c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata; 
    d)  annota  immediatamente  sul  verbale  il  numero   dei   capi
abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti; 
    e) chiude il verbale giornaliero con  l'indicazione  del  numero,
sesso ed eta' dei capi abbattuti e avvistati; 
    f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i  verbali  di
braccata, entro il termine stabilito dallo stesso; 
    g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine
sanitaria e di prelievo di  campioni  biologici  indicati  dalla  ASL
competente per territorio. 
  72.  Durante  lo  svolgimento  della   braccata   e'   vietato   ai
partecipanti abbattere capi di selvaggina  diversa  dal  cinghiale  o
esercitare altre forme di caccia. 
  73. Durante lo svolgimento della braccata  i  partecipanti  possono
detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica. 
  74. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il  luogo  in
cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attivita' venatoria. 
  75. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue  parti,  a
cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata,  secondo
il modello predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della data,
del luogo della girata e dell'elenco nominativo dei partecipanti alla
girata  stessa;  questi  ultimi  devono  apporre  la  propria   firma
autografa negli appositi spazi del verbale. 
  76. Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in
particolare svolge le seguenti mansioni: 
    a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata; 
    b) annota immediatamente eventuali variazioni nella  composizione
della squadra, intercorse durante la girata; coordina le  varie  fasi
delle operazioni di girata; 
    c)  annota  immediatamente,  sul  verbale  il  numero  dei   capi
abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti; 
    d) chiude il verbale giornaliero con  l'indicazione  del  numero,
sesso ed eta' dei capi abbattuti e avvistati; 
    e) invia alla Provincia i verbali di  girata,  entro  il  termine
stabilito dalla stessa; 
    f) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine
sanitaria e di prelievo di  campioni  biologici  indicati  dalla  ASL
competente per territorio. 
  77. In ciascuna girata puo'  essere  utilizzato  un  solo  cane  in
possesso del brevetto di ausiliare  con  funzioni  di  cane  limiere.
Nella caccia collettiva con il metodo della  girata  sono  consentiti
ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica  di  cacciatore
in girata, per un massimo di un  quinto  dei  componenti  la  squadra
presenti alla girata, salvo  diversa  disposizione  della  Provincia.
Durante lo  svolgimento  della  girata  e'  vietato  ai  partecipanti
abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale. 
  78. Durante lo svolgimento  della  girata  i  partecipanti  possono
detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica. 
  79. La caccia in forma individuale da postazione fissa con  arma  a
canna rigata e ottica di puntamento puo' essere svolta, nelle aree di
cui al comma 31 dai soli cacciatori in possesso  della  qualifica  di
cui al comma 8, lettera c). 
  80. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a
canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi  inclusi  i  0.25
centesimi  di  pollice  (Winchester,   W.S.M.,   ecc.),   munite   di
cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche. 
  81. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche. 
  82. I selecacciatori possono operare in regime di normale attivita'
venatoria nei territori di cui al comma  31;  essi,  inoltre,  previa
specifica autorizzazione della Provincia, possono  essere  utilizzati
per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto  delle
linee guida dell'ISPRA. 
  83. Nelle zone o MA assegnate alle  squadre,  la  caccia  in  forma
individuale da postazione fissa puo' essere svolta esclusivamente  da
un componente la squadra assegnataria della zona  o  MA  stessa,  mai
contemporaneamente allo svolgimento di una braccata  o  girata  nella
stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra. 
  84. Il tiro puo' essere eseguito da punti  di  appostamento  fissi,
con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il  capo  da
abbattere  sia  perfettamente  visibile  e  riconoscibile,   che   la
traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli  e  che,  in
caso di mancato bersaglio,  o  nell'eventualita'  che  il  proiettile
trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale
scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 
  85. Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al  comma  79,  che
non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli  ultimi  5
anni, hanno priorita' nella scelta degli appostamenti. 
  86. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere  puo'
essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori  in
possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera g). 
  87. Durante l'azione il cacciatore a  singolo  puo'  utilizzare  un
solo ausiliare con funzioni di cane limiere. 
  88.  Per  tale  metodo  di   caccia   possono   essere   utilizzate
esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui al comma 80. In
caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse  non  potranno
esser caricate con piu' di tre colpi di cui uno in canna  e  due  nel
serbatoio. 
  89. I cacciatori a singolo possono operare  in  regime  di  normale
attivita' venatoria nei territori di cui al comma 31; essi,  inoltre,
previa  specifica  autorizzazione  della  Provincia,  possono  essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della  specie  al  di
fuori del periodo cacciabile anche nelle  aree  vietate  alla  caccia
quali  gli  istituti  faunistici,  nel  rispetto  delle  linee  guida
dell'ISPRA. 
  90. Nelle zone o MA assegnate alle  squadre,  la  caccia  in  forma
individuale  a  singolo  con  cane   limiere   puo'   essere   svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona  o
MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata  o
girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra. 
  91. Il tiro puo' essere eseguito solo dopo  aver  valutato  che  il
capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che  la
traiettoria di tiro sia completamente libera da  ostacoli  e  che  in
caso di mancato bersaglio,  o  nell'eventualita'  che  il  proiettile
trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale
scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 
  92. Al  fine  della  sicurezza,  durante  l'azione  di  caccia,  il
cacciatore a singolo deve indossare un indumento di  colore  ad  alta
visibilita'. 
  93. La caccia in forma individuale alla  cerca  con  arma  a  canna
rigata e ottica di puntamento puo' essere svolta, nelle aree  di  cui
al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica  di  cui
al comma 8, lettera c). 
  94. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a
canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm  ivi  inclusi  i  0.25
centesimi  di  pollice  (Winchester,   W.S.M.,   ecc.),   munite   di
cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche. 
  95. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche. 
  96. I selecacciatori possono operare in regime di normale attivita'
venatoria nei territori di cui al comma  31;  essi,  inoltre,  previa
specifica autorizzazione delle Province,  possono  essere  utilizzati
per interventi di controllo numerico della specie  al  di  fuori  del
periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA. 
  97. L'attivita' di caccia in  forma  individuale  alla  cerca  puo'
essere svolta nelle zone di cui comma 31. 
  98. Nelle zone o MA assegnate alle  squadre,  la  caccia  in  forma
individuale alla cerca senza l'ausilio del cane  puo'  essere  svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona  o
MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata  o
girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra. 
  99. Il tiro puo' essere eseguito solo dopo  aver  valutato  che  il
capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che  la
traiettoria di tiro sia completamente libera da  ostacoli  e  che  in
caso di mancato bersaglio,  o  nell'eventualita'  che  il  proiettile
trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale
scoperto a brevissima distanza dal bersaglio. 
  100. Immediatamente dopo  aver  raggiunto  il  capo  abbattuto,  il
cacciatore deve inserire al tendine di Achille  dell'arto  posteriore
un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al
cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda  faunistico-venatoria
e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA. 
  101. Il capo abbattuto, se  destinato  ad  attivita'  di  studio  e
ricerca deve essere  presentato  in  forma  di  carcassa  integra  od
eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di  raccolta
e controllo  organizzato  dall'ATC  per  le  necessarie  verifiche  e
rilevamenti biometrici. 
  102. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed  in
particolare  in  attuazione  dei  Reg.  (CE)  n.  852/2004   relativo
all'igiene dei prodotti  alimentari  e  Reg.  (CE)  n.  853/2004  che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti  di
origine  animale,  nonche'  delle   linee   guida   applicative   dei
regolamenti medesimi  emanate  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le Regioni e le  Province  autonome,  gli  ungulati  abbattuti
nell'esercizio dell'attivita' venatoria, possono  avere  la  seguente
destinazione: 
    a) autoconsumo da parte del cacciatore; 
    b) cessione diretta; 
    c)  commercializzazione,  ovvero  cessione   con   l'obbligo   di
conferimento presso un centro di lavorazione delle carni. 
  103. La Provincia disciplina  il  servizio  di  recupero  dei  capi
feriti in azione di caccia o per altre cause.  Tale  attivita'  viene
svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f). 
  104.  L'attivita'  di  recupero  dei  capi  feriti  da  parte   del
conduttore  e  del  proprio  ausiliare   ha   validita'   sull'intero
territorio regionale e puo' essere svolta anche per  Province  o  ATC
diversi. 
  105. Qualora il conduttore  giudichi  il  recupero  particolarmente
impegnativo puo' farsi coadiuvare da un altro  conduttore,  armato  e
privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente. 
  106. Il conduttore abilitato  alla  ricerca  di  capi  feriti  puo'
eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il  territorio
provinciale ad  esclusione  delle  aree  protette,  ed  in  qualunque
giornata dell'anno (silenzio  venatorio  e  caccia  chiusa),  dandone
comunicazione alla Provincia secondo le indicazioni  stabilite  dalla
Provincia stessa. 
  107. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere armato. 
  108. L'abilitazione dell'ausiliare deve  essere  rinnovata  ogni  2
anni. Detto rinnovo e' rilasciato da un giudice ENCI esperto in  cani
da  traccia.  E'  esonerato  dal  rinnovo   l'ausiliare   che   abbia
effettuato, nel corso della stagione  venatoria,  almeno  5  recuperi
portati a termine con esito positivo. 
  109. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento la Giunta regionale procede alla revoca della DGR n.  605
del 1° settembre 2011  (Indirizzi  generali  per  la  gestione  delle
popolazioni di cinghiale e principi generali per  la  gestione  delle
popolazioni di cervo e capriolo). 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).