(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale); Visto in particolare l'articolo 5 che istituisce il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato; Visto l'articolo 18, comma 1, lettera a) il quale stabilisce che le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al Registro e le modalita' relative alla sua tenuta siano disciplinate con successivo regolamento di attuazione, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente nonche' del Comitato regionale del volontariato; Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)"; Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 867; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI