(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                   Giulia n. 23 del 4 giugno 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  9  novembre  2012,  n.  23  (Disciplina
organica  sul  volontariato  e  sulle  associazioni   di   promozione
sociale); 
  Visto in  particolare  l'articolo  5  che  istituisce  il  Registro
generale del volontariato organizzato,  tenuto  presso  la  struttura
competente in materia di volontariato; 
  Visto l'articolo 18, comma 1, lettera a) il quale stabilisce che le
modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al Registro  e
le  modalita'  relative  alla  sua  tenuta  siano  disciplinate   con
successivo regolamento di  attuazione,  da  adottarsi  previo  parere
della  Commissione  consiliare  competente   nonche'   del   Comitato
regionale del volontariato; 
  Ritenuto pertanto di emanare il  "Regolamento  per  la  tenuta  del
Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo  5
della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)"; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000  n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle  disposizioni
di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21  dicembre  2012,
n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); 
  Richiamato il Regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  n.
0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014,  n.
867; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per la tenuta del  Registro  generale
del volontariato  organizzato  di  cui  all'articolo  5  della  legge
regionale  9  novembre  2012,  n.   23   (Disciplina   organica   sul
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI