(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 21 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' della legge 1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e in virtu' della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in un contesto economico di peculiare difficolta', interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonche' a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualita' e vie di navigazione.