(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 21 maggio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' della legge 
 
  1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e in  virtu'
della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda  della  Costituzione),  in  un  contesto  economico  di
peculiare difficolta', interviene ad adeguare la normativa in materia
di artigianato, cooperazione e accesso al credito  alle  esigenze  di
semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline  di
settore, nonche' a  disciplinare  specifici  aspetti  in  materia  di
Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della  Regione  e  di
portualita' e vie di navigazione.