(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 25/I-II del 24 giugno 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 giugno 2014, n. 672. Emana: il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, «Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali». 1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: «1. Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriali.» 2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: «7. Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni: a) l'utilizzo del torcinaso e' consentito solo per gli animali aggressivi o, in caso di necessita', per trattamenti veterinari; b) l'utilizzo delle martingale fisse e' consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri; c) gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche; d) le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell'ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre.» 3. Il comma 8 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: «8. I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. L'utilizzo di coperte per i cavalli non deve influire negativamente sul loro comportamento sociale, sul loro benessere e sulla loro salute.» 4. Il comma 7 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: «7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia, da pastore, da valanga e della protezione civile durante il loro lavoro, per i cani guida per ciechi, per i cani appositamente addestrati per l'assistenza a persone con disabilita' o altre patologie rispetto alle quali l'utlilita' del cane e' comprovata, per i cani sociali da pet therapy durante le sessioni di lavoro ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi e' infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune.» 5. I commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, sono abrogati.