(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino Alto-Adige n. 25/I-II del 24 giugno 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 giugno 2014,
n. 672. 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 8  luglio  2013,
  n. 19, «Regolamento di esecuzione in materia  di  protezione  degli
  animali». 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: 
  «1. Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo  per
motivi  sanitari  o  comportamentali.  Essi  possono  essere   tenuti
temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante  la
monta o in occasione di manifestazioni  sportive,  di  tempo  libero,
culturali o allevatoriali.» 
  2. Il comma  7  dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: 
  «7. Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate  inoltre
le seguenti disposizioni: 
    a) l'utilizzo del torcinaso e' consentito solo  per  gli  animali
aggressivi o, in caso di necessita', per trattamenti veterinari; 
    b) l'utilizzo delle martingale fisse e' consentito solo ai  sensi
delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e
internazionali per gli sport equestri; 
    c) gli equidi sono ammessi a  competizioni  sportive  soltanto  a
partire dal quarto  anno  di  vita.  Questa  disposizione  non  trova
applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche; 
    d) le  femmine  gravide  o  in  lattazione  non  sono  ammesse  a
competizioni sportive nell'ultimo trimestre della gravidanza  e  fino
al quinto mese se con puledro sotto madre.» 
  3. Il comma  8  dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: 
  «8. I cavalli devono essere ricoverati  insieme  ad  animali  della
stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra
loro.  L'utilizzo  di  coperte  per  i  cavalli  non  deve   influire
negativamente sul loro comportamento sociale, sul  loro  benessere  e
sulla loro salute.» 
  4. Il comma  7  dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e' cosi' sostituito: 
  «7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i  cani
da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non
sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di  museruola
e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia,  da  pastore,
da valanga e della protezione civile durante il loro  lavoro,  per  i
cani guida per  ciechi,  per  i  cani  appositamente  addestrati  per
l'assistenza a persone con disabilita'  o  altre  patologie  rispetto
alle quali l'utlilita' del cane e' comprovata, per i cani sociali  da
pet therapy durante le sessioni  di  lavoro  ed  i  cani  militari  e
poliziotto in servizio. Non vi e' infine alcun obbligo di museruola e
guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte  dal
comune.» 
  5. I commi 2 e 3 dell'art. 26  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 8 luglio 2013, n. 19, sono abrogati.