(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
                      n. 25 del 18 giugno 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2009,  n.  11,  recante  "Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici"; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale 11/2009,  come
modificato dall'art. 11, comma 31, della legge  regionale  23  luglio
2009, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2009 e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009 - 2001  ai  sensi  dell'art.  34  della
legge  regionale  21/2007",  in  base  al   quale   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009,
stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a  quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire
all'integrazione della  retribuzione  dei  lavoratori  impiegati  sul
territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente  riduzione  di
orario; 
  Visto  il  "Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione   di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici)", emanato con proprio decreto  22  aprile  2014,  n.
071/Pres., di seguito nuovo  Regolamento,  in  vigore  dall'8  maggio
2014, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato  art.  21
della legge regionale 11/2009; 
  Considerato che il nuovo Regolamento ha  disposto,  con  decorrenza
dalla  data  di  propria  entrata  in  vigore,  l'abrogazione   della
previgente disciplina in materia, di cui al proprio decreto 14 agosto
2009, n. 0235/Pres., come modificato con  propri  decreti  5  ottobre
2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., 27 marzo 2012,  n.
076/Pres. e 6 novembre 2012, n.  0228/Pres.  (di  seguito  precedente
Regolamento); 
  Considerato che l'art. 15 del  nuovo  Regolamento  dispone  che  la
normativa previgente continui a trovare applicazione con  riferimento
ai procedimenti relativi alle domande di contributo  presentate  fino
alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento; 
  Considerato che il nuovo Regolamento  prevede  che  la  domanda  di
contributo  possa  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
conclusione del periodo di esecuzione del contratto  di  solidarieta'
difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con  riferimento  al  quale
puo' essere presentata la  singola  do-manda,  mentre  il  precedente
Regolamento prevedeva che la domanda  di  contributo  potesse  essere
pre-sentata entro un anno dall'emanazione  da  parte  del  competente
organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, del  decreto  di
concessione del trattamento  di  integrazione  salariale  ovvero  del
contributo di solidarieta' (provvedimento che, di regola,  interviene
non prima di sei mesi dall'inizio  di  esecuzione  del  contratto  di
solidarieta'); 
  Ritenuto  di  chiarire  ulteriormente  l'opzione   di   cui   sopra
novellando l'art. 7 del proprio decreto n. 071/Pres./2014; 
  Considerato  altresi'  che,  per  quanto  sopra,  il   termine   di
presentazione della domanda di  contributo  previsto  dal  precedente
Regolamento era piu' ampio di quello previsto dal nuovo Regolamento e
che pertanto, all'esito dell'abrogazione della previgente  normativa,
per  quelle  imprese  con  riferimento  alle  quali  il  termine   di
presentazione della domanda previsto dal precedente  Regolamento  era
prossimo al  decorso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  nuovo
Regolamento si e'  prodotta  un'obiettiva  compressione  del  termine
medesimo; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopperire  alla  criticita'  di
cui sopra novellando l'art. 15 del proprio decreto n.  071/Pres./2014
e prevedendo che per il 2014 le domande di contributo possano  essere
presentate anche successivamente al termine di sessanta giorni  dalla
conclusione del periodo di esecuzione del contratto  di  solidarieta'
difensivo, di durata non superiore a 12 mesi, in relazione  al  quale
e'  intervenuta  la  concessione  da  parte  del  competente   organo
nazionale  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ovvero  del
contributo  di  solidarieta',  a  condizione  che  le  domande  siano
presentate entro un anno dalla concessione medesima; 
  Ritenuto che la modifica di cui sopra sia opportuna anche sotto  il
profilo  della  tutela  dell'affidamento  di   quei   soggetti   che,
altrimenti,  si  sarebbero  visti  decurtare  significativamente   il
termine di presentazione della domanda di  contributo  quando  questo
era prossimo al decorso; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 26 maggio 2014 ha esaminato lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  maggio  2014,  n.
994,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  "Regolamento  recante
modifiche  al  regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22
aprile 2014, n. 71"; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento  per
la concessione e l'erogazione di  contributi  per  il  sostegno  alle
imprese che stipulano  contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'art.  21
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 22  aprile  2014,  n.  71",  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI