(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici"; Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)", emanato con proprio decreto 22 aprile 2014, n. 071/Pres., di seguito nuovo Regolamento, in vigore dall'8 maggio 2014, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale 11/2009; Considerato che il nuovo Regolamento ha disposto, con decorrenza dalla data di propria entrata in vigore, l'abrogazione della previgente disciplina in materia, di cui al proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres., come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., 27 marzo 2012, n. 076/Pres. e 6 novembre 2012, n. 0228/Pres. (di seguito precedente Regolamento); Considerato che l'art. 15 del nuovo Regolamento dispone che la normativa previgente continui a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento; Considerato che il nuovo Regolamento prevede che la domanda di contributo possa essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale puo' essere presentata la singola do-manda, mentre il precedente Regolamento prevedeva che la domanda di contributo potesse essere pre-sentata entro un anno dall'emanazione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarieta' (provvedimento che, di regola, interviene non prima di sei mesi dall'inizio di esecuzione del contratto di solidarieta'); Ritenuto di chiarire ulteriormente l'opzione di cui sopra novellando l'art. 7 del proprio decreto n. 071/Pres./2014; Considerato altresi' che, per quanto sopra, il termine di presentazione della domanda di contributo previsto dal precedente Regolamento era piu' ampio di quello previsto dal nuovo Regolamento e che pertanto, all'esito dell'abrogazione della previgente normativa, per quelle imprese con riferimento alle quali il termine di presentazione della domanda previsto dal precedente Regolamento era prossimo al decorso alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento si e' prodotta un'obiettiva compressione del termine medesimo; Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopperire alla criticita' di cui sopra novellando l'art. 15 del proprio decreto n. 071/Pres./2014 e prevedendo che per il 2014 le domande di contributo possano essere presentate anche successivamente al termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo, di durata non superiore a 12 mesi, in relazione al quale e' intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarieta', a condizione che le domande siano presentate entro un anno dalla concessione medesima; Ritenuto che la modifica di cui sopra sia opportuna anche sotto il profilo della tutela dell'affidamento di quei soggetti che, altrimenti, si sarebbero visti decurtare significativamente il termine di presentazione della domanda di contributo quando questo era prossimo al decorso; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 26 maggio 2014 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 994, con la quale e' stato approvato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71"; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI