(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha  istituito
il fondo di  rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  settore
agricolo; 
  Visto l'art. 2, commi da 17 a 24,  della  legge  regionale  dell'11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio  2011  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007) che autorizza la Regione Friuli-Venezia  Giulia
a concedere finanziamenti agevolati alle  imprese  che  stagionano  o
invecchiano in regione prodotti agricoli  di  unita'  produttive  del
territorio regionale, di seguito denominati finanziamenti; 
  Visto il regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la
concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto  24  maggio
2012, n. 0113/Pres., di seguito denominato regolamento; 
  Considerato che il regolamento prevede che  i  finanziamenti  siano
concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni  e  dei
limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della  commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); 
  Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del  31
dicembre 2013, del  periodo  di  applicazione  del  regolamento  (CE)
1998/2006, e' stato adottato il regolamento (UE) n.  1407/2013  della
commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Considerato  che  il  regolamento   (UE)   1407/2013   prevede   la
possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato  alle
imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli con alcune differenze  rispetto  al  precedente  regolamento
(CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non  superiore
a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla
medesima impresa e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con
situazione economica irrimediabilmente compromessa e da  considerarsi
in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea
(Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C244/02)); 
  Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
1407/2013, che dispone che  l'importo  complessivo  degli  aiuti  «de
minimis», non superiore a 200.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita  dall'art.
2 del medesimo regolamento; 
  Visto, altresi',  l'art.  4,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti  se  il  beneficiario
non e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa
le condizioni previste per l'apertura  nei  suoi  confronti  di  tale
procedura su richiesta dei creditori; 
  Ritenuto pertanto, anche  in  considerazione  della  necessita'  di
continuare a garantire il massimo sostegno finanziario  alle  imprese
agricole nel  perdurare  della  fase  congiunturale  sfavorevole,  di
emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni
comunitarie  relative  agli  aiuti   «de   minimis»,   modifichi   il
regolamento  vigente  emanato  proprio  decreto  n.   0113/Pres./2012
prevedendo,  in  particolare,  i  riferimenti  al  regolamento   (UE)
1407/2013 e l'adeguamento  delle  condizioni  di  ammissibilita'  dei
finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo; 
  Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento
(UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti  risultano  soddisfatte
dai criteri e modalita' definiti con il regolamento; 
  Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al  proprio  decreto
n. 0113/Pres./2012, per le motivazioni sopra esposte; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  maggio  2014,  n.
987 con la quale la Giunta medesima ha approvato il  «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione n. 24  maggio  2012,
n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e  modalita'  per  la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  per  l'anticipazione  alle
imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli,  in  attuazione
dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale  dell'11  agosto
2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007))»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della  Regione  n.  24  maggio  2012,  n.  113  (Regolamento  recante
condizioni, criteri e modalita' per la concessione  di  finanziamenti
agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei
prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della
legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio
2011 e del bilancio pluriennale  per  gli  anni  2011-2013  ai  sensi
dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007))», nel testo  allegato
al presente provvedimento, del quale costituisce parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI