(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha  istituito
il fondo di  rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  settore
agricolo; 
  Visto l'articolo 2, commi da 8  a  16,  della  legge  regionale  30
dicembre 2009, n.  24  (Legge  finanziaria  2010)  che  autorizza  la
Regione Friuli Venezia Giulia  a  concedere  a  titolo  di  aiuto  de
minimis, con le disponibilita' del fondo di rotazione per  interventi
nel  settore  agricolo,  finanziamenti  agevolati  tesi  a   favorire
l'aggregazione delle imprese agricole di  produzione  primaria  e  di
quelle di trasformazione di  prodotti  agricoli  e  finalizzati  alla
creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano  su  base  locale
biomasse  di  origine  vegetale  e  animale,  di  seguito  denominati
finanziamenti; 
  Visto il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione
dei finanziamenti emanato  con  proprio  decreto  7  marzo  2011,  n.
047/Pres., di seguito denominato regolamento; 
  Considerato che il regolamento prevede che  i  finanziamenti  siano
concessi in regime de minimis nel rispetto  delle  condizioni  e  dei
limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della  Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
  Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del  31
dicembre 2013, del  periodo  di  applicazione  del  regolamento  (CE)
1998/2006, e' stato adottato il regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Considerato  che  il  regolamento   (UE)   1407/2013   prevede   la
possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato  alle
imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli con alcune differenze  rispetto  al  precedente  regolamento
(CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non  superiore
a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla
medesima impresa e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con
situazione economica irrimediabilmente compromessa e da  considerarsi
in difficolta' ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
(Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C244/02)); 
  Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti  de
minimis, non superiore a  200.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari,  sia  riferito  a   un'impresa   unica,   come   definita
dall'articolo 2 del medesimo regolamento; 
  Visto, altresi', l'articolo 4, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti
sono considerati aiuti de minimis trasparenti se il beneficiario  non
e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa  le
condizioni  previste  per  l'apertura  nei  suoi  confronti  di  tale
procedura su richiesta dei creditori; 
  Ritenuto, pertanto, anche in  considerazione  della  necessita'  di
continuare a garantire il massimo sostegno finanziario  alle  imprese
agricole nel  perdurare  della  fase  congiunturale  sfavorevole,  di
emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni
comunitarie relative agli aiuti de minimis, modifichi il  regolamento
vigente emanato con proprio  decreto  047/Pres./2011  prevedendo,  in
particolare,  i  riferimenti  al   regolamento   (UE)   1407/2013   e
l'adeguamento delle condizioni di  ammissibilita'  dei  finanziamenti
alle disposizioni del predetto regolamento europeo; 
  Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento
(UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti  risultano  soddisfatte
dai criteri e modalita' definiti con il regolamento; 
  Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al  proprio  decreto
047/Pres./2011, per le motivazioni sopra esposte; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  maggio  2014,  n.
989 con la quale la Giunta medesima ha approvato il  «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n.  47
(Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle  imprese
agricole di produzione primaria e  di  quelle  di  trasformazione  di
prodotti  agricoli  e   finalizzati   alla   creazione   di   sistemi
agro-energetici che utilizzano su base  locale  biomasse  di  origine
vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da  8  a  16,
della legge regionale 30 dicembre  2009,  n.  24  (Legge  finanziaria
2010))»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 7 marzo 2011, n.  47  (Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per  la  concessione  di  finanziamenti  agevolati  tesi  a
favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria
e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla
creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano  su  base  locale
biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2,
commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge
finanziaria 2010))», nel testo allegato  al  presente  provvedimento,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI