IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha  istituito
il fondo di  rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  settore
agricolo; 
  Visto l'articolo 7, commi da 43 a  46,  della  legge  regionale  23
gennaio  2007,  n.  1  (Legge   finanziaria   2007)   che   autorizza
l'Amministrazione regionale ad istituire un programma  di  interventi
in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati
con le disponibilita' del Fondo  di  rotazione  in  agricoltura,  nel
rispetto delle  disposizioni  comunitarie  relative  all'applicazione
degli articoli 87 ed 88  del  trattato  CE  agli  aiuti  d'importanza
minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese di trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve  in  debiti  a
medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti; 
  Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi
di intervento, i criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
finanziamenti emanato con  proprio  decreto  29  settembre  2009,  n.
0263/Pres., di seguito denominato regolamento; 
  Considerato che il regolamento prevede che  i  finanziamenti  siano
concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni  e  dei
limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della  Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); 
  Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del  31
dicembre 2013, del  periodo  di  applicazione  del  regolamento  (CE)
1998/2006, e' stato adottato il regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Considerato  che  il  regolamento   (UE)   1407/2013   prevede   la
possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato  alle
imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli con alcune differenze  rispetto  al  precedente  regolamento
(CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non  superiore
a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla
medesima impresa e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con
situazione economica irrimediabilmente compromessa e da  considerarsi
in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea
(Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C244/02)); 
  Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de
minimis», non superiore a 200.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari,  sia  riferito  a   un'impresa   unica,   come   definita
dall'articolo 2 del medesimo regolamento; 
  Visto, altresi', l'articolo 4, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti  se  il  beneficiario
non e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa
le condizioni previste per l'apertura  nei  suoi  confronti  di  tale
procedura su richiesta dei creditori; 
  Ritenuto pertanto, anche  in  considerazione  della  necessita'  di
continuare a garantire il massimo sostegno finanziario  alle  imprese
agricole nel  perdurare  della  fase  congiunturale  sfavorevole,  di
emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni
comunitarie  relative  agli  aiuti   «de   minimis»,   modifichi   il
regolamento vigente  emanato  con  proprio  decreto  0263/Pres./2009,
prevedendo,  in  particolare,  i  riferimenti  al  regolamento   (UE)
1407/2013 e l'adeguamento  delle  condizioni  di  ammissibilita'  dei
finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo; 
  Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento
(UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti  risultano  soddisfatte
dai criteri e modalita' definiti con il regolamento; 
  Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al  proprio  decreto
n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  maggio  2014,  n.
988 con la quale la Giunta medesima ha approvato il  «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione 29  settembre  2009,
n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di
intervento,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   concessione   di
finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria  delle
imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli
di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46,  della  legge  regionale  23
gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 29 settembre  2009,  n.  263  (Regolamento  recante  la
definizione dei compatti produttivi di intervento,  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di finanziamenti  per  il  rafforzamento
della  struttura  finanziaria  delle  imprese  di  trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi
da 43 a 46, della legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (legge
finanziaria 2007))», nel testo allegato  al  presente  provvedimento,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI