IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo; Visto l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilita' del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti; Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento; Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, e' stato adottato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla medesima impresa e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C244/02)); Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita dall'articolo 2 del medesimo regolamento; Visto, altresi', l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se il beneficiario non e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori; Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessita' di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, di emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni comunitarie relative agli aiuti «de minimis», modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilita' dei finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo; Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalita' definiti con il regolamento; Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 988 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI