(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) IL PRESIDENTE Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), ai sensi del quale: «La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creativita' giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; f) promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»; Visto, altresi', l'art. 33 della legge regionale n. 5/2012, ai sensi del quale: «I criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente [ ... ]»; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 904 del 16 maggio 2014 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')»; Preso atto che nella seduta del 29 maggio 2014 la VI Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 904/2014, condizionandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, e precisamente: a) che, al comma 2 dell'art. 21 del regolamento, sia previsto come termine per la presentazione della domanda di incentivo, in via transitoria per l'anno 2014, il 18 luglio 2014 in luogo del 30 giugno 2014; b) che, nell'allegato A al regolamento, il punteggio previsto dalla lettera b) sia aumentato da punti 15 a punti 20, che il punteggio previsto dalla lettera e) sia ridotto da punti 15 a punti 10; Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla VI Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente lo schema di regolamento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1059 del 6 giugno 2014 con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI