(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), ai  sensi  del  quale:  «La  Regione  promuove  e
sostiene progetti e interventi per:  a)  valorizzare  la  creativita'
giovanile  e  il  pluralismo  di  espressione   in   tutte   le   sue
manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica,
la conoscenza e la competenza culturale, con particolare  riferimento
alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere  la
cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa
e al contesto internazionale;  d)  incentivare  la  conoscenza  e  la
partecipazione  ai  programmi  finalizzati  alla  creazione  di   una
cittadinanza  europea;  e)  sensibilizzare  sui  temi  della   tutela
dell'ambiente e del rispetto del patrimonio  artistico,  culturale  e
naturalistico;  f)  promuovere  la  conoscenza   delle   specificita'
culturali, della storia,  delle  tradizioni  e  delle  manifestazioni
popolari delle minoranze  linguistiche  presenti  in  Friuli  Venezia
Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da  parte
dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai
beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h)
incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti  e
discipline  artistiche,  favorendo  l'incontro  tra   la   produzione
artistica e creativa dei giovani  e  il  mercato;  i)  promuovere  le
produzioni di giovani corregionali volte a diffondere  la  conoscenza
dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»; 
  Visto, altresi', l'art. 33 della  legge  regionale  n.  5/2012,  ai
sensi del quale: «I  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli
interventi  previsti  dalla  presente  legge  e  di  concessione   ed
erogazione  di  contributi   e   altri   incentivi   economici   sono
disciplinati  con  regolamento  da  adottarsi  previo  parere   della
commissione consiliare competente [ ... ]»; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n.  904  del  16  maggio
2014  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
«Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai
sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge  regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunita')»; 
  Preso atto che nella seduta del 29 maggio 2014  la  VI  Commissione
consiliare permanente ha espresso parere  favorevole  sul  testo  del
regolamento approvato in via preliminare con la citata  deliberazione
di Giunta regionale n. 904/2014, condizionandolo all'accoglimento  di
due proposte di modifica, e precisamente: 
  a) che, al comma 2 dell'art. 21 del regolamento, sia previsto  come
termine per la presentazione  della  domanda  di  incentivo,  in  via
transitoria per l'anno 2014, il 18 luglio 2014 in luogo del 30 giugno
2014; 
  b) che, nell'allegato A al regolamento, il punteggio previsto dalla
lettera b) sia aumentato da punti 15 a punti  20,  che  il  punteggio
previsto dalla lettera e) sia ridotto da punti 15 a punti 10; 
  Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla VI  Commissione
consiliare permanente e di emendare  conseguentemente  lo  schema  di
regolamento; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n.  1059  del  6  giugno
2014  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via   definitiva   il
«Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai
sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge  regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunita')»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
la concessione di contributi per iniziative  in  ambito  culturale  a
favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e  33,
della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')», nel testo
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI