(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Emilia-Romagna n. 182 - parte prima - 
                         del 27 giugno 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione  di  tutte  le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)  ratificata  e  resa
esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di  discriminazione
nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre  1979),
della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata  e  resa
esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta  a  Istanbul  l'11  maggio  2011),  della  Carta  dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea, del  Trattato  sull'Unione  europea
(TUE) e del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma  7,
della  Costituzione,  e   dello   Statuto   regionale,   la   Regione
Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai  principi  della  Carta
Europea per l'uguaglianza e la parita' delle  donne  e  degli  uomini
nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e  delle  Regioni
d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono  alla
realizzazione  dell'eguaglianza  sostanziale   e   della   democrazia
paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi
della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per  la  cultura
plurale delle diversita' che compongono  la  Comunita'  regionale,  e
alle pari opportunita'. 
  2. La Regione Emilia-Romagna  favorisce  il  pieno  sviluppo  della
persona e sostiene la soggettivita' e l'autodeterminazione  femminile
come elemento di cambiamento e progresso  della  societa';  contrasta
ogni tipo di violenza e discriminazione di genere  in  quanto  lesive
dei   diritti   umani,   della    liberta',    della    dignita'    e
dell'inviolabilita'  della  persona;  promuove   la   cultura   della
rappresentanza paritaria, del potere  condiviso,  della  prevenzione,
cura  e  benessere  della  persona  anche  in  relazione  al  genere,
dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per
il  contrasto  agli  stereotipi  contro  tutte  le   discriminazioni;
favorisce l'equilibrio tra l'attivita' lavorativa, professionale e la
vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e  coordina
azioni e strumenti volti  all'attuazione  della  presente  legge  nel
rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e
nazionali, e da leggi e programmi regionali. 
  3. La Regione e gli  Enti  locali,  nell'esercizio  delle  funzioni
previste dalla presente legge, conformano  la  propria  attivita'  al
metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio
di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonche'  del
principio di sussidiarieta'. E' promossa altresi' la collaborazione e
la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate  alle
politiche per la  parita'  e  contro  le  discriminazioni  di  genere
mediante un confronto costante.