(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                       184 del 30 giugno 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e obiettivi dell'intervento 
 
  1. La presente legge, in coerenza con i  principi  contenuti  nella
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli
obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo  regionale  e
locale.  Istituzione  della  sessione   di   semplificazione),   reca
disposizioni volte alla semplificazione della disciplina  in  materia
di volontariato,  associazionismo  di  promozione  sociale,  servizio
civile e prevede  l'istituzione  della  Giornata  della  cittadinanza
solidale. 
  2. La Regione, con la presente legge e con  provvedimenti  ad  essa
collegati  e  successivi,  adotta,  relativamente  alle  disposizioni
afferenti a volontariato, associazionismo e servizio  civile,  misure
per  assicurare  l'adeguamento  dell'articolazione   delle   funzioni
amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni
di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale
21  dicembre  2012,  n.  21  (Misure  per   assicurare   il   governo
territoriale delle funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza). 
  3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n.
21  del  2012  e  nella  legge  regionale  26  luglio  2013,  n.   12
(Disposizioni ordinamentali e di riordino delle  forme  pubbliche  di
gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure  di
sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia  di  Aziende
pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere
agli  emergenti  nuovi  bisogni  di  carattere  sociale,  quali,   in
particolare, l'accompagnamento di persone in stato di  bisogno  o  di
fragilita', la lotta alla poverta', la cura e  la  rigenerazione  dei
beni comuni urbani, individua le  attivita'  e  i  servizi  idonei  a
rispondere  a  detti  bisogni.  A  tale  scopo  la  Giunta  regionale
disciplina  le  caratteristiche  di  tali  attivita'  e  servizi   di
interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al  fine
di assicurare l'omogeneita' delle  prestazioni  e  il  riconoscimento
delle funzioni su tutto il territorio regionale. 
  4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti  anche
attraverso la stipula di accordi con i comuni,  ovvero  con  le  loro
unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati
e con il coinvolgimento delle organizzazioni di  volontariato,  delle
associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti  del  Terzo
settore.