(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
               Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed,  in  particolare,
l'articolo  22  (Insediamento  di  giovani  agricoltori),  l'art.  88
(Applicazione della normativa sugli  aiuti  di  Stato)  e  l'art.  89
(Finanziamenti nazionali integrativi); 
  Preso atto  che  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  continua  ad
applicarsi  agli  interventi  realizzati  nell'ambito  dei  programmi
approvati  dalla  Commissione  ai  sensi  del  medesimo   regolamento
anteriormente  al  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  dell'art.  88   del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1698/2005 e, in particolare, l'art. 13 relativo  al  sostegno
all'insediamento di giovani agricoltori, che prevede, tra l'altro, il
termine di diciotto mesi dalla data di  insediamento  per  l'adozione
della decisione individuale di concedere l'aiuto; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   335/2013   della
Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE)  n.
1974/2006 recante disposizioni di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla
Commissione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C  319  del  27  dicembre  2006,  che  al  paragrafo  VIII.G.
(Validita'), punto 199, prevedono l'applicazione degli stessi fino al
31 dicembre 2013; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea recante modifica e
proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2013/C  339/01),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 339 del  20
novembre 2013, che modifica il punto 199 sopra richiamato, prevedendo
l'applicazione degli orientamenti fino al 30 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88  del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante  modifica  del
regolamento (CE) n. 70/2001 ed, in  particolare,  l'art.  7  relativo
agli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,  che  prevede  la
compatibilita'  degli  aiuti  con  il  mercato  comune   e   il   non
assoggettamento  all'obbligo  di   notifica,   purche'   gli   stessi
soddisfino i criteri di cui  all'art.  22  del  regolamento  (CE)  n.
1698/2005; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013  della  Commissione,  del  7
novembre 2013, che modifica il  regolamento  (CE)  n.  1857/2006  per
quanto riguarda il periodo di applicazione e, in particolare,  l'art.
1, che, sostituendo il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 23 del
regolamento (CE) n. 1857/2006,  prevede  l'applicazione  fino  al  30
giugno 2014; 
  Visto l'art. 23, paragrafo 3, del regolamento  (CE)  n.  1857/2006,
che dispone che i regimi di  aiuto  esentati  a  norma  del  medesimo
regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per  i  sei  mesi
successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento; 
  Visto il programma  di  sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 8, approvato, da ultimo, con
nota della  Commissione  europea  Ref.  Ares  (2013)  3403592  del  4
novembre 2013 e di cui alla deliberazione della  Giunta  regionale  6
dicembre 2013, n. 2287, che prevede, quale misura derivante dall'art.
22 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la misura 112 - insediamento di
giovani agricoltori; 
  Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1  (Legge  finanziaria
2007)  ed,  in  particolare,  l'art.  7,  comma  152,  per  il  quale
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  erogare  finanziamenti
integrativi al programma di sviluppo rurale, di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute  nelle  schede  di
misura del medesimo programma e relativi regolamenti di attuazione; 
  Considerato che, al fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
obiettivi   individuati   dal   programma   di    sviluppo    rurale,
l'Amministrazione regionale intende  finanziare,  attraverso  risorse
integrative a carico del bilancio  regionale,  interventi  rientranti
nella misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista  dal
medesimo programma e riguardanti l'annualita' 2014; 
  Considerato altresi' che  il  regime  di  aiuti  per  finanziamenti
integrativi della misura 112,  compreso  tra  quelli  rientranti  nel
campo di applicazione dell'art. 42  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (ex art.  36  TCE)  e  previsto  dal  capitolo  9
"Elementi necessari alla  valutazione  ai  sensi  delle  norme  sulla
concorrenza" del programma di sviluppo rurale, e' scaduto in data  31
dicembre 2013, ai sensi degli orientamenti comunitari per  gli  aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013  (2006/C  319/01)
sopra richiamati; 
  Considerato pertanto che non puo' essere utilizzato il  regolamento
applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani  agricoltori"
del programma di sviluppo rurale  2007-2013  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n.
0208/Pres.; 
  Ritenuto  quindi  necessario,  con  riguardo  all'annualita'  2014,
disciplinare  con  regolamento  la   concessione   di   finanziamenti
integrativi alla misura 112 - insediamento  di  giovani  agricoltori,
prevista dal programma di sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n.
1857/2006; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 30  maggio
2014  avente  ad  oggetto  l'approvazione  del  "Regolamento  per  la
concessione  di  finanziamenti  integrativi   alla   misura   112   -
insediamento  di  giovani  agricoltori,  prevista  dal  programma  di
sviluppo rurale  2007-2013  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006"; 
  Preso atto che il regime di aiuti in oggetto  e'  stato  comunicato
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 del  Regolamento  (CE)
1857/2006 in data 9 giugno 2014 e pubblicato sul sito internet  della
Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea in data 18 giugno 2014  con  il  numero  SA.38864
(2014/XA); 
  Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione  di
finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento  di  giovani
agricoltori, prevista dal  programma  di  sviluppo  rurale  2007-2013
della Regione autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1857/2006"; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per la concessione  di  finanziamenti
integrativi alla misura 112 - insediamento  di  giovani  agricoltori,
prevista dal programma di sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n.
1857/2006", nel testo allegato al presente  provvedimento  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI