(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 15 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: «deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter» sono inserite le seguenti: «e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale»; b) alla lettera b), dopo le parole: «privi di pregio intrinseco, anche» sono inserite le seguenti: «con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri,»; c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt»; d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con capacita' superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza»; e) alla lettera g), le parole: «interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli» sono sostituite dalle seguenti: «interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti»; f) alla lettera j), le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e e-bis)»; g) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purche' centralizzati in presenza di piu' unita' immobiliari;»; h) dopo la lettera p), come sostituita dalla lettera g), e' inserita la seguente: «p-bis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari;»; i) dopo la lettera r) e' inserita la seguente: «r-bis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni o nuove linee elettriche aeree che non superino la lunghezza di 100 metri lineari;»; j) alla lettera s), le parole: «l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la collocazione»; k) alla lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'art. 153 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e privi di strutture complesse;»; l) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) varianti non sostanziali ai progetti gia' autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali; bb-ter) qualora conformi alla specifica disciplina di dettaglio, interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti, siano stati preventivamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali e siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile; bb-quater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali; bb-quinquies) collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31); bb-sexies) realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945; bb-septies) sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante.».