(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                       28 del 15 luglio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 
                        27 maggio 1994, n. 18 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994,  n.
18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni  amministrative
in materia di tutela  del  paesaggio),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «deliberazione  della  Giunta
regionale di cui all'art. 11-ter» sono inserite le  seguenti:  «e  in
coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del  piano
territoriale paesaggistico regionale»; 
    b) alla lettera b), dopo le parole: «privi di pregio  intrinseco,
anche» sono inserite le seguenti: «con riduzione o ampliamento  degli
sporti in misura non superiore a 30 centimetri,»; 
    c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, incluse le micro  centraline  idroelettriche  per  autoconsumo,  a
servizio di singole utenze, di potenza nominale non  superiore  a  80
kilowatt»; 
    d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«con capacita' superiore ai 13 metri cubi e loro elementi  accessori,
quali  recinzioni  o  altri   manufatti   di   protezione,   elementi
antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza»; 
    e) alla lettera g), le parole:  «interventi  riguardanti  edifici
realizzati  posteriormente  al  1945  che  non   alterino   in   modo
sostanziale  la  composizione   architettonica   delle   facciate   e
ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli» sono  sostituite  dalle
seguenti: «interventi riguardanti ampliamenti del  20  per  cento  di
edifici realizzati posteriormente al 1945 che non  alterino  in  modo
sostanziale  la  composizione   architettonica   delle   facciate   o
ampliamenti del 20 per cento riguardanti»; 
    f) alla lettera j), le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere e) e e-bis)»; 
    g) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
      «p) installazione su  edifici  di  apparati  tecnologici  quali
condizionatori,  pompe  di  calore,  contatori,  misuratori  o  altri
similari   o   impianti   tecnologici   quali   parabole,    antenne,
trasmettitori, ricevitori radioelettrici  o  altri  similari  purche'
centralizzati in presenza di piu' unita' immobiliari;»; 
    h) dopo la lettera p),  come  sostituita  dalla  lettera  g),  e'
inserita la seguente: 
      «p-bis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in
genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori
o ricevitori radioelettrici e altri similari;»; 
    i) dopo la lettera r) e' inserita la seguente: 
      «r-bis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni
o nuove linee elettriche aeree che non superino la lunghezza  di  100
metri lineari;»; 
    j) alla lettera s), le parole: «l'installazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «la collocazione»; 
    k) alla lettera y), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, e dell'art. 153 del decreto legislativo n. 42/2004,  nonche'  posa
di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi  e  privi  di
strutture complesse;»; 
    l) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: 
      «bb-bis) varianti non sostanziali ai progetti gia'  autorizzati
dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali; 
      bb-ter)  qualora  conformi   alla   specifica   disciplina   di
dettaglio,  interventi  di  qualunque  natura  su  edifici   o   aree
ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le  quali  siano
stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti
siano  vigenti,  siano  stati  preventivamente  concertati   con   la
Soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali e  siano
corredati da puntuale disciplina  degli  interventi  ammissibili  per
ogni singolo immobile; 
      bb-quater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza  di
opere e di strutture esistenti danneggiate in  tutto  o  in  parte  a
causa di eventi eccezionali; 
      bb-quinquies) collocazione di nuovi apparati tecnologici  sulle
esistenti  postazioni  e  strutture  di  supporto  per  gli  impianti
radioelettrici  e  di  radiotelecomunicazioni  di  cui   alla   legge
regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione,  la
localizzazione  e  l'esercizio  di  stazioni  radioelettriche  e   di
strutture  di  radiotelecomunicazioni.   Modificazioni   alla   legge
regionale  6  aprile  1998,  n.  11  (Normativa  urbanistica   e   di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della
legge regionale 21 agosto 2000, n. 31); 
      bb-sexies)  realizzazione  di   nuove   aperture   su   edifici
realizzati posteriormente al 1945; 
      bb-septies) sostituzione o rifacimento  parziale  o  totale  di
balconi su edifici realizzati  posteriormente  al  1945,  qualora  si
rispettino   le   tipologie   prevalenti   nel   contesto   edificato
circostante.».