(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7); Visto in particolare l'articolo 6, commi da 1 a 7, della predetta legge regionale 23/2001 ai sensi dei quali «1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalita' diverse dagli investimenti. 2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonche' alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea. 3. Le modalita' e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento. 4. La provvista di cui al comma 1 e' integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale. 5. L'Assessore alle finanze e' autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalita' per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonche' per l'utilizzo della provvista. 6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L10 del 13 gennaio 2001. 7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unita' previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riguardo all'articolo 30, comma 1, che prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. col quale e' emanato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001"; Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 prevede l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e' piu' in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e' introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis"; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; Ritenuto altresi' di apportare al sopra citato regolamento per l'utilizzo della provvista mista ulteriori adeguamenti in modo da rafforzare la coerenza delle relative previsioni; Visto il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230; Ritenuto di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118"; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI