(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del
bilancio  2001  e  del  bilancio  pluriennale  2001-2003   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7); 
  Visto in particolare l'articolo 6, commi da 1 a 7,  della  predetta
legge regionale 23/2001 ai sensi dei quali «1. Al fine di favorire il
finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di  servizio
e  loro  consorzi,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad
acquistare obbligazioni emesse dal  Mediocredito  del  Friuli-Venezia
Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a  condizione
che le obbligazioni medesime  siano  costituite  in  serie  speciale,
siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano
rimborsabili entro dieci anni. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere  concessi,  alle
condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti  "de  minimis",
anche per finalita' diverse dagli investimenti. 
  2-bis. Gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  concessi
alle  condizioni  previste  dalla  comunicazione  della   Commissione
europea del  17  dicembre  2008  (Quadro  di  riferimento  temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'accesso
al finanziamento nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed
economica), subordinatamente all'approvazione  del  regime  di  aiuto
nazionale da parte della Commissione europea, nonche' alle condizioni
previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre
2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del
regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea. 
  3. Le modalita' e le condizioni per gli interventi di cui ai  commi
1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio  sono  stabilite
con regolamento. 
  4. La provvista di cui  al  comma  1  e'  integrata  con  ulteriore
provvista del Mediocredito  del  Friuli-Venezia  Giulia  SpA  per  un
importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto
dall'Amministrazione regionale. 
  5. L'Assessore alle finanze  e'  autorizzato  a  stipulare  con  il
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita  convenzione,  su
conforme deliberazione della Giunta regionale  proposta  di  concerto
con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalita'  per
l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonche' per  l'utilizzo
della provvista. 
  6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione  del  12  gennaio  2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole  e  medie  imprese,  pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L10  del  13
gennaio 2001. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  25.000  milioni  a  carico  dell'unita'  previsionale  di  base
23.2.9.2.299 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno  2001,
con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si  istituisce
nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica  n.
9 -  Servizio  del  credito  -  con  la  denominazione  «Acquisto  di
obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia  SpA  per  il
finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di  servizio
e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili  e
femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000  milioni  per  l'anno
2001.»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), con particolare riguardo  all'articolo  30,  comma  1,  che
prevede che i criteri  e  le  modalita'  ai  quali  l'Amministrazione
regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di
incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano gia'
previsti dalla legge; 
  Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. col quale  e'
emanato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista  di  cui
all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001"; 
  Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto
n. 0118/Pres./2002 prevede l'applicazione del  regime  di  aiuto  "de
minimis"  disciplinato  dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore  ("de
minimis"), pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e'  piu'  in
vigore dal  1°  gennaio  2014,  pur  continuando  ad  applicarsi  per
ulteriore periodo di sei mesi a tutti  gli  aiuti  "de  minimis"  che
soddisfano  le  condizioni   del   regolamento   stesso,   ai   sensi
dell'articolo  5,  paragrafo  3,  e  dell'articolo  6,  del  medesimo
regolamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e'  introdotta  la  nuova
disciplina in tema di aiuti "de minimis"; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  il  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002, al fine di  adeguarlo
alla nuova  normativa  in  tema  di  regime  di  aiuto  "de  minimis"
disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; 
  Ritenuto altresi' di apportare  al  sopra  citato  regolamento  per
l'utilizzo della provvista mista ulteriori  adeguamenti  in  modo  da
rafforzare la coerenza delle relative previsioni; 
  Visto  il  "Regolamento  recante  modifiche  al   Regolamento   per
l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo  6  della  legge
regionale n. 23 del  12  settembre  2001,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione  2  maggio  2002,  n.  118",  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230; 
  Ritenuto  di  emanare  il   "Regolamento   recante   modifiche   al
Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui  all'articolo
6 della legge regionale n. 23 del  12  settembre  2001,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118"; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma  1,
lettera r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1230; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento  per
l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo  6  della  legge
regionale n. 23 del  12  settembre  2001,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", nel  testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI