(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica
del turismo) ed in particolare l'art. 156 del capo II (Contributi  in
conto  capitale  alle  imprese  turistiche)  ai   sensi   del   quale
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi  in
conto capitale, nella misura massima del 50  per  cento  della  spesa
ammissibile, secondo la regola del «de minimis», alle piccole e medie
imprese  turistiche,  al  fine  di   ottenere   l'incremento   e   il
miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria  aperta
e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di  arredi
e    attrezzature,    lavori    di    ammodernamento,    ampliamento,
ristrutturazione  e  straordinaria  manutenzione,  realizzazione   di
parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili,  a  servizio  delle
strutture ricettive alberghiere; 
  Visto l'art. 155 della menzionata  legge  regionale  n.  2/2002  ai
sensi del quale gli incentivi previsti dai  capi  II  (Contributi  in
conto  capitale  alle  imprese  turistiche)  e   III   (Finanziamenti
agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X  sono
estesi ai pubblici esercizi; 
  Vista la legge regionale 4 aprile 2013,  n.  4  (Incentivi  per  il
rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia  e  modifiche
alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato
e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo); 
  Visto l'art. 153 della  citata  legge  regionale  n.  2/2002,  come
sostituito dall'art. 83 della legge regionale n. 4/2013, ai sensi del
quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i  criteri  e
le modalita' di concessione degli  incentivi  previsti  dal  presente
titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari: 
  a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive
alberghiere, all'aria aperta, case  e  appartamenti  per  vacanze  ai
sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002; 
  b) pubblici esercizi; 
  Visto il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. con il  quale
e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita'  per
la concessione di contributi a favore delle  imprese  turistiche  per
l'incremento  ed   il   miglioramento   delle   strutture   ricettive
alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed
appartamenti per vacanze, ai sensi degli  articoli  153,  156  e  157
della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del
turismo)»; 
  Dato atto che il regolamento  di  esecuzione  emanato  con  proprio
decreto n. 0119/Pres./2013 abroga parzialmente il precedente  proprio
decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., pertinente  in  materia,  per
quanto attiene alle parti riferite alla  concessione  dei  contributi
per  l'incremento  e  il  miglioramento  delle  strutture   ricettive
alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e
dei pubblici esercizi; 
  Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto
n. 0119/Pres./2013 dispone, all'art. 3, che le agevolazioni a  favore
dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto «de
minimis»  disciplinato  dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore  («de
minimis»), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e'  piu'  in
vigore dal  1°  gennaio  2014,  pur  continuando  ad  applicarsi  per
ulteriore periodo di sei mesi a tutti  gli  aiuti  «de  minimis»  che
soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai  sensi  dell'art.
5, paragrafo 3, e dell'art. 6, del medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e'  introdotta  la  nuova
disciplina in tema di aiuti «de minimis»; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  il  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013, al fine di  adeguarlo
alla nuova  normativa  in  tema  di  regime  di  aiuto  «de  minimis»
disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; 
  Visto  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  concernente
criteri e modalita' per la concessione di contributi a  favore  delle
imprese  turistiche  per  l'incremento  ed  il  miglioramento   delle
strutture ricettive alberghiere, delle strutture  ricettive  all'aria
aperta, delle case  ed  appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi  degli
articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002,  n.  2
(Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente
della regione 9 luglio 2013, n.  119»,  approvato  con  deliberazione
della giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228; 
  Ritenuto di emanare il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il  miglioramento
delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle case ed appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi
degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio  2002,
n. 2 (Disciplina organica  del  turismo),  emanato  con  decreto  del
presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119»; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1228; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il  miglioramento
delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle case ed appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi
degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio  2002,
n. 2 (Disciplina organica  del  turismo),  emanato  con  decreto  del
presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119», nel  testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
    Udine, 3 luglio 2014 
 
                            SERRACCHIANI