(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'art. 156 del capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «de minimis», alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere; Visto l'art. 155 della menzionata legge regionale n. 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi; Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo); Visto l'art. 153 della citata legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 83 della legge regionale n. 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari: a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002; b) pubblici esercizi; Visto il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. con il quale e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»; Dato atto che il regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 abroga parzialmente il precedente proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., pertinente in materia, per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi; Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 dispone, all'art. 3, che le agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto «de minimis» disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e' piu' in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, e dell'art. 6, del medesimo regolamento; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e' introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti «de minimis»; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto «de minimis» disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; Visto il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119», approvato con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228; Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119»; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Udine, 3 luglio 2014 SERRACCHIANI