(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Friuli  Venezia
                  Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Preso atto  che  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  continua  ad
applicarsi  agli  interventi  realizzati  nell'ambito  dei  programmi
approvati  dalla  Commissione  ai  sensi  del  medesimo   regolamento
anteriormente  al  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  dell'art.  88   del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n.  65/2011  della  Commissione,  del  27
gennaio  2011,  che  stabilisce   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
  Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con  la  quale
la Commissione europea ha approvato il Programma di  sviluppo  rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2985  del  30
novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte
della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale  2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR); 
  Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate  dalla
Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata  dalla
Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592  del  4  novembre
2013; 
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2287  del  6
dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR; 
  Visto il «Regolamento  generale  di  attuazione  del  Programma  di
sviluppo rurale  2007-2013  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia», emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e
in  particolare  l'art.  2,  comma  2,  che   individua   le   misure
disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi  e'  anche  la
misura 321 - Servizi  essenziali  per  l'economia  e  la  popolazione
rurale, azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e  comunicazione
(ICT); 
  Visto il «Regolamento di attuazione della misura 321 - azione  2  -
soluzione  tecnica  A:  servizi  essenziali  per  l'economia   e   la
popolazione  rurale   -   reti   tecnologiche   di   informazione   e
comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in  fibra  ottica,  del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma  Friuli
Venezia Giulia», emanato con  proprio  decreto  31  agosto  2011,  n.
0209/Pres., come modificato con decreto del Presidente della  Regione
1° agosto 2012, n. 156 e in particolare: 
    l'art. 3, riguardante il soggetto beneficiario, la localizzazione
territoriale e la durata dell'azione; 
    l'art. 8, riguardante i criteri di selezione; 
    l'art. 14, riguardante le modalita' di rendicontazione dei  costi
sostenuti; 
    l'art. 17, riguardante l'istruttoria e i controlli amministrativi
sulle domande di saldo; 
  Preso  atto  che,  nell'ambito  della  misura  321,  si  sono  rese
disponibili  risorse  finanziarie  derivanti  da  economie  di  spesa
realizzatesi nel corso della esecuzione delle operazioni finanziate; 
  Considerato opportuno utilizzare tali risorse al fine di  estendere
l'ambito territoriale di realizzazione degli interventi della  misura
321, azione 2, ai comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto  e
Casso, tutti ricadenti in aree rurali D; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di modificare il comma 1 dell'art.
3 del proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 al fine di prevedere che le
operazioni relative all'azione in oggetto possano  essere  effettuate
anche all'interno dei sopra indicati comuni; 
  Considerato che nell'ambito del Programma regionale per lo sviluppo
delle  infrastrutture  di  information  e  communication   technology
(Programma ERMES) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14
ottobre 2005, n.  2634,  sono  state  individuate  tutte  le  risorse
necessarie per  finanziare  gli  interventi  ivi  previsti,  compresi
quelli selezionati a valere sul PSR; 
  Ritenuto pertanto opportuno eliminare i commi 3 e 4 dell'art. 8 del
proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 in quanto non necessari; 
  Considerato che, nel corso della realizzazione degli interventi, si
sono verificati alcuni ritardi in sede  di  rilascio,  da  parte  dei
soggetti competenti, dei pareri e delle autorizzazioni necessari, per
cui  si  rende   indispensabile   differire   il   termine   per   la
rendicontazione da parte di INSIEL S.p.A.; 
  Ritenuto pertanto di modificare il comma 1 dell'art. 14 del proprio
decreto n. 0209/Pres./2011, al  fine  di  prevedere  che  il  termine
ultimo per la rendicontazione dei costi sostenuti  da  INSIEL  S.p.A.
sia il 31 marzo 2015, anziche' il 30 giugno 2014; 
  Considerato altresi' che  la  previsione,  contenuta  all'art.  14,
comma 2, del proprio  decreto  n.  0209/Pres./2011,  dell'obbligo  di
presentazione, da parte  di  INSIEL  S.p.A.,  degli  originali  delle
fatture non sia conforme con gli attuali sistemi,  anche  telematici,
di fatturazione; 
  Ritenuto pertanto di modificare il comma 2 dell'art. 14 del proprio
decreto n. 0209/Pres./2011, nel senso di  sopprimere  le  parole  «in
originale»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7,  recante  il  testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso, come modificata dagli articoli da  1  a  10  della  legge
regionale  21  dicembre  2012,   n.   26   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento regionale 2012) e in specie l'art. 7, che disciplina
i casi di sospensione del termine del procedimento e  in  particolare
il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la  conclusione
dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti,  verifiche
e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria; 
  Visto l'art. 17, comma 4, del proprio decreto  n.  0209/Pres./2011,
che stabilisce che l'avvio dei controlli in loco di cui agli articoli
25 e 26 del regolamento (UE) n. 65/2011 determina l'avvio di un nuovo
procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per  la
liquidazione degli aiuti; 
  Ritenuto che l'avvio di un controllo in loco costituisca  causa  di
sospensione dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  per  la
liquidazione degli aiuti, ai  sensi  del  citato  art.  7,  comma  1,
lettera g) della legge regionale n. 7/2000 e non generi  un  autonomo
procedimento amministrativo; 
  Ritenuto necessario modificare il comma 4 dell'art. 17 del  proprio
decreto n. 0209/Pres./2011 al  fine  di  adeguarlo  alla  intervenuta
modifica legislativa, stabilendo che l'avvio dei  controlli  in  loco
determina  la  sospensione  dei  termini  del  procedimento  per   la
liquidazione degli aiuti; 
  Ritenuto  pertanto  di  emanare  il  «Regolamento  di  modifica  al
regolamento di attuazione della misura 321 -  azione  2  -  soluzione
tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione  rurale
-  reti  tecnologiche  di  informazione  e  comunicazione   (ICT)   -
interventi di cablatura in fibra ottica, del  Programma  di  sviluppo
rurale  2007-2013  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,
emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto  2011,  n.
209»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17, recante Determinazione  della  forma  di  governo
della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del  sistema   elettorale
regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1216; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di
attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi
essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche
di informazione e comunicazione (ICT) - interventi  di  cablatura  in
fibra ottica,  del  Programma  di  sviluppo  rurale  2007-2013  della
Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209», nel testo  allegato
al presente provvedimento del quale costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI