(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Preso atto che il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR); Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR; Visto il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e in particolare l'art. 2, comma 2, che individua le misure disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi e' anche la misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT); Visto il «Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 156 e in particolare: l'art. 3, riguardante il soggetto beneficiario, la localizzazione territoriale e la durata dell'azione; l'art. 8, riguardante i criteri di selezione; l'art. 14, riguardante le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti; l'art. 17, riguardante l'istruttoria e i controlli amministrativi sulle domande di saldo; Preso atto che, nell'ambito della misura 321, si sono rese disponibili risorse finanziarie derivanti da economie di spesa realizzatesi nel corso della esecuzione delle operazioni finanziate; Considerato opportuno utilizzare tali risorse al fine di estendere l'ambito territoriale di realizzazione degli interventi della misura 321, azione 2, ai comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, tutti ricadenti in aree rurali D; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare il comma 1 dell'art. 3 del proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 al fine di prevedere che le operazioni relative all'azione in oggetto possano essere effettuate anche all'interno dei sopra indicati comuni; Considerato che nell'ambito del Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technology (Programma ERMES) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2634, sono state individuate tutte le risorse necessarie per finanziare gli interventi ivi previsti, compresi quelli selezionati a valere sul PSR; Ritenuto pertanto opportuno eliminare i commi 3 e 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 in quanto non necessari; Considerato che, nel corso della realizzazione degli interventi, si sono verificati alcuni ritardi in sede di rilascio, da parte dei soggetti competenti, dei pareri e delle autorizzazioni necessari, per cui si rende indispensabile differire il termine per la rendicontazione da parte di INSIEL S.p.A.; Ritenuto pertanto di modificare il comma 1 dell'art. 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, al fine di prevedere che il termine ultimo per la rendicontazione dei costi sostenuti da INSIEL S.p.A. sia il 31 marzo 2015, anziche' il 30 giugno 2014; Considerato altresi' che la previsione, contenuta all'art. 14, comma 2, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, dell'obbligo di presentazione, da parte di INSIEL S.p.A., degli originali delle fatture non sia conforme con gli attuali sistemi, anche telematici, di fatturazione; Ritenuto pertanto di modificare il comma 2 dell'art. 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, nel senso di sopprimere le parole «in originale»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e in specie l'art. 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria; Visto l'art. 17, comma 4, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, che stabilisce che l'avvio dei controlli in loco di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 65/2011 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti; Ritenuto che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo; Ritenuto necessario modificare il comma 4 dell'art. 17 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011 al fine di adeguarlo alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione degli aiuti; Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1216; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI