(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4
e 5 della  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1  (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi  generali
e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto  legge
9  febbraio  2012,  n.  5  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
semplificazione e sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce con la presente legge le misure
di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai
livelli essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione, nonche' gli ulteriori  livelli
di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le  norme
di settore al fine di rendere efficaci le misure  di  semplificazione
procedurale,  anche  in  termini  di  celerita'  e   speditezza   del
procedimento amministrativo. 
  2. La presente legge disciplina, altresi', in considerazione  della
grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei  limiti
imposti dalle norme sul patto di stabilita'  e  crescita,  le  misure
contributive conferite agli enti  e  alle  autonomie  locali  per  la
realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.