(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale, anche in termini di celerita' e speditezza del procedimento amministrativo. 2. La presente legge disciplina, altresi', in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilita' e crescita, le misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.