(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha approvato; Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata Il Presidente della Regione promulga la seguente legge approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 12, secondo comma, dello Statuto speciale: Art. 1 Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 5/2003 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), le parole «almeno 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 15.000».