(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli
              Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) 
 
  Il  Consiglio  regionale  con  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti, ha approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata 
  Il Presidente della Regione promulga la seguente legge approvata ai
sensi e con le modalita' previste dall'art. 12, secondo comma,  dello
Statuto speciale: 
                               Art. 1 
 
       Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 5/2003 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n.  5
(Articolo 12 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione  e  svolgimento  dei
referendum abrogativo,  propositivo  e  consultivo  e  all'iniziativa
popolare delle leggi  regionali),  le  parole  «almeno  30.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «almeno 15.000».