(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (Disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Dall'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale
n. 64/2009, e' emersa la necessita' di riordinare il quadro normativo
vigente in materia di progettazione, costruzione ed  esercizio  degli
sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di  accumulo,  per
prevedere strumenti per  il  monitoraggio  degli  impianti,  volti  a
contribuire alla riduzione del rischio  idraulico  e  per  introdurre
misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari  e
gestori degli impianti esistenti; 
  2.  L'istituzione  del  catasto  regionale  degli  invasi  risponde
all'esigenza  di  dotarsi  di  un  quadro  conoscitivo  completo   ed
aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se
non ricadenti nel campo di  applicazione  della  legge  regionale  n.
64/2009; 
  3. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a  carico  dei
proprietari  e  gestori  degli  impianti  esistenti  e  al   contempo
agevolare  l'attivita'  istruttoria  delle  province,  e'  necessario
istituire  un  organismo  tecnico  interistituzionale  cui   affidare
compiti di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della
classificazione  e  della  valutazione  del  rischio  connesso  degli
impianti esistenti; 
  4.  Il  meccanismo  di  valutazione  delle  denunce  di  esistenza,
effettuato dal nucleo di  valutazione,  consente  alla  provincia  di
autorizzare la  prosecuzione  dell'esercizio  degli  impianti,  senza
dover gravare il proprietario e il gestore di  alcun  onere,  qualora
l'invaso  risulti  gia'  autorizzato  e  collaudato;  viceversa  sono
mantenuti oneri amministrativi, ancorche' graduati in relazione  alla
valutazione del rischio, nei  casi  in  cui  gli  impianti  risultino
irregolari o da sanare; 
  5. Dal riordino introdotto nasce, infine, l'esigenza di intervenire
per adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni al fine
di prevedere sanzioni proporzionate al ritardo, per disciplinare  gli
oneri istruttori e per promuovere accordi tra le Regione e gli ordini
professionali  al  fine  di  concordare  tariffe  agevolate  per   la
redazione degli elaborati progettuali e  tecnici  nei  casi  previsti
dalla legge; 
  6. E' prevista l'entrata in vigore della presente legge  il  giorno
della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 64/2009 
 
  1. Dopo il punto 4 del preambolo della legge regionale  5  novembre
2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in  materia  di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi bacini di accumulo), e' inserito il seguente: 
  «4-bis. L'istituzione del catasto regionale degli  invasi  risponde
all'esigenza  di  dotarsi  di  un  quadro  conoscitivo  completo   ed
aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se
non ricadenti nel campo di applicazione della presente legge;». 
  2. Dopo il punto  4-bis  del  preambolo  della legge  regionale  n.
64/2009 e' inserito il seguente: 
  «4-ter. L'istituzione  di  un  nucleo  tecnico  provinciale,  quale
organismo  interistituzionale  risponde   all'esigenza   di   fornire
consulenza e supporto  tecnico  alle  province  per  gli  adempimenti
derivanti dalla presentazione delle denunce di esistenza  finalizzate
al rilascio del nulla  osta  alla  prosecuzione  dell'esercizio,  del
provvedimento di regolarizzazione e di  autorizzazione  in  sanatoria
degli impianti esistenti;».