(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005 
 
  1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 della legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del  servizio  sanitario  regionale)
sono aggiunte le parole: «.Il coordinatore rimane in carica  per  tre
anni e puo' essere rinominato per una  sola  volta,  il  suo  operato
viene valutato annualmente sulla base  del  grado  di  raggiungimento
degli obiettivi definiti dalla Regione.». 
  2. Dopo la lettera e) del comma 4 bis dell'articolo  9  della  l.r.
40/2005 e' aggiunta la seguente: 
    «e  bis)  alla  elaborazione   di   un   rapporto   annuale   sul
raggiungimento degli obiettivi di programmazione definiti per  l'area
vasta.». 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005  e'  inserito
il seguente: 
    «5 bis) Il comitato di area vasta, previo parere della conferenza
dei sindaci da emettere entro sessanta giorni dal  ricevimento  della
proposta, approva specifico regolamento di funzionamento.». 
  4. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».