(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) sono aggiunte le parole: «.Il coordinatore rimane in carica per tre anni e puo' essere rinominato per una sola volta, il suo operato viene valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.». 2. Dopo la lettera e) del comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 e' aggiunta la seguente: «e bis) alla elaborazione di un rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di programmazione definiti per l'area vasta.». 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente: «5 bis) Il comitato di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci da emettere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, approva specifico regolamento di funzionamento.». 4. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».