(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                           4 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1,dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Visto il parere istituzionale della Prima  commissione  consiliare,
espresso nella seduta dell'8 aprile 2014; 
  Considerato quanto segue: 
  1. L'Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e  volti  a
proporre, entro il mese di marzo del  2014,  una  nuova  proposta  di
organizzazione degli  enti  del  sistema  sanitario  regionale  ed  a
presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente
in  materia,  con   l'obbiettivo   di   perseguire   il   superamento
dell'attuale sistema incentrato sulle societa'  della  salute,  fermo
restando il principio  cardine  dell'integrazione  socio-sanitaria  e
quello connesso al ruolo degli enti locali; 
  2. Nel quadro dell'organizzazione degli enti del sistema  sanitario
regionale si rende necessario  definire  le  modalita'  di  esercizio
associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie  sociali
(come  individuate  a  seguito  della  riforma  del  Titolo  V  della
Costituzione)  ed  il  coordinamento  con  i  nuovi   strumenti   per
l'integrazione socio-sanitaria, come proposti dalla legge  29  luglio
2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005,  n.  40
«Disciplina  del  servizio  sanitario   regionale»),   da   ritenersi
coordinata con la presente; 
    3.  Si  ritiene  che  al   fine   della   migliore   applicazione
dell'esercizio associato  delle  funzioni  fondamentali  sociali  sia
necessario: far coincidere l'ambito  territoriale  con  quello  della
zona-distretto; rendere la conferenza zonale il punto di  riferimento
per i comuni e le unioni; individuare  nella  convenzione  zonale  lo
strumento per l'esercizio  associato,  in  alternativa  all'eventuale
unione  di  zona.  Si  ritiene  altresi'  che   questa   architettura
organizzativa, in ossequio alla filosofia che in Toscana sottende  da
anni la scelta di  sviluppare  atti  programmatori  integrati,  debba
necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale
per l'integrazione  socio-sanitaria  e  la  governance  multilivello,
articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale,  di  cui
alla sopracitata legge regionale n. 44/2014 di modifica  della  legge
regionale n. 40/2005; 
    4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima
Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo. 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
                  della legge regionale n. 41/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge  regionale  24  febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la  tutela
dei diritti di cittadinanza sociale),  le  parole:  «i  comuni  e  le
province» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  comuni,  singoli  o
associati,».