(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1,dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell'8 aprile 2014; Considerato quanto segue: 1. L'Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e volti a proporre, entro il mese di marzo del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l'obbiettivo di perseguire il superamento dell'attuale sistema incentrato sulle societa' della salute, fermo restando il principio cardine dell'integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali; 2. Nel quadro dell'organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale si rende necessario definire le modalita' di esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie sociali (come individuate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) ed il coordinamento con i nuovi strumenti per l'integrazione socio-sanitaria, come proposti dalla legge 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»), da ritenersi coordinata con la presente; 3. Si ritiene che al fine della migliore applicazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali sociali sia necessario: far coincidere l'ambito territoriale con quello della zona-distretto; rendere la conferenza zonale il punto di riferimento per i comuni e le unioni; individuare nella convenzione zonale lo strumento per l'esercizio associato, in alternativa all'eventuale unione di zona. Si ritiene altresi' che questa architettura organizzativa, in ossequio alla filosofia che in Toscana sottende da anni la scelta di sviluppare atti programmatori integrati, debba necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l'integrazione socio-sanitaria e la governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale, di cui alla sopracitata legge regionale n. 44/2014 di modifica della legge regionale n. 40/2005; 4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo. Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41/2005 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «i comuni e le province» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, singoli o associati,».