(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
                  Parte I n. 19 del 17 luglio 2014) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie  competenze
ai sensi degli articoli  45  e  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
Costituzione, e fermi restando i propri atti di  programmazione,  con
la presente legge  riconosce  e  sostiene  il  ruolo  e  la  funzione
pubblica esercitata dalle cooperative  sociali  che,  al  fine  della
gestione dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo delle
persone  di  cui  ai  commi  1  e  2  dell'articolo   3,   promuovono
l'autogestione e la partecipazione dei cittadini,  affermandosi  come
imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni
relazionali,   anche   in   rapporto   di   sussidiarieta'   con   le
amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in  maniera  sinergica
per l'erogazione di beni e servizi. 
  2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta norme: 
    a)  per  l'istituzione  dell'albo  regionale  delle   cooperative
sociali; 
    b)  per  determinare,  ferma  restando  la   titolarita'   e   la
responsabilita' sulla programmazione degli enti locali, le  forme  di
partecipazione  della  cooperazione   sociale   alla   progettazione,
gestione, realizzazione ed erogazione  degli  interventi  nell'ambito
del sistema integrato di interventi e servizi alla  persona,  secondo
quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme  per
la promozione della cittadinanza sociale e per la  realizzazione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e  dalla  legge  8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione
del Piano sociale e sanitario regionale; 
    c) per disciplinare i rapporti fra le attivita' delle cooperative
sociali e quelle  dei  servizi  pubblici  aventi  contenuto  sociale,
socio-assistenziale, socio-educativo,  socio-sanitario,  educativo  e
sanitario, nonche' con le attivita' di  formazione  professionale  ed
educazione  permanente  e  di  sviluppo  dell'occupazione   e   delle
politiche   attive   del   lavoro,   con   particolare    riferimento
all'inserimento lavorativo delle persone  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 3; 
    d)  per  individuare  criteri  e  modalita'  di   affidamento   e
conferimento dei servizi a cui devono essere  uniformati  i  rapporti
tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi; 
    e) per definire le misure  di  promozione,  sostegno  e  sviluppo
della cooperazione sociale. 
  3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera  b),  la  Giunta
regionale  emana  linee  guida  al  fine  di  garantire,  secondo  il
principio di  sussidiarieta',  la  partecipazione  delle  cooperative
sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato  di
interventi e servizi alla persona. 
  4.  La  Regione,  ferma  restando  la  titolarita'  pubblica  della
programmazione,  valorizza  e  promuove  i  patti   di   solidarieta'
territoriale, come virtuoso strumento  di  progettazione  e  gestione
condivisa del  sistema  dei  servizi  e  delle  attivita'  a  cui  le
cooperative sociali, gli altri soggetti dell'economia sociale  e  del
privato no profit e gli enti  pubblici  contribuiscono  nel  rispetto
delle identita', dei ruoli e delle competenze. 
  5. Nell'ambito  dei  propri  atti  di  programmazione,  la  Regione
individua strumenti per ottimizzare il raccordo e  la  collaborazione
dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera c), con i  servizi  e
le prestazioni erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi,
che risultino accreditati o  convenzionati  ai  sensi  della  vigente
normativa. 
  6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in  coerenza
con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16
(Norme  sulla  partecipazione  della  Regione   Emilia-Romagna   alla
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle  attivita'  di
rilievo  internazionale   della   Regione   e   sui   suoi   rapporti
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25  dello  Statuto
regionale), per l'attuazione delle disposizioni  dell'Unione  europea
che  prevedono  un  ampliamento   dei   soggetti   rientranti   nella
definizione  di  persone  svantaggiate  e   delle   possibilita'   di
inserimento lavorativo delle  stesse,  al  fine  di  facilitare  tale
inserimento,  individua  modalita'  amministrative  semplificate  che
consentano  la  piu'  efficace  e   rapida   applicazione   di   tali
disposizioni.