(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
              Emilia-Romagna n. 217 del 18 luglio 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 11/2013 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n.
11 (Testo unico sul funzionamento e  l'organizzazione  dell'Assemblea
legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e
dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione  burocratica  e
la riduzione dei costi dell'Assemblea) e' sostituito dal seguente: 
    «2. I gruppi assembleari sono organi  dell'Assemblea  legislativa
nonche'  associazioni  non  riconosciute  di  consiglieri   regionali
nonche' strumenti essenziali di azione e  proiezione  dei  partiti  e
movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea
legislativa stessa.  Ai  gruppi,  in  quanto  soggetti  necessari  al
funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e
dal Regolamento  interno,  sono  assicurate  a  carico  del  bilancio
dell'Assemblea le risorse  necessarie  allo  svolgimento  della  loro
attivita'.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  11/2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. L'Assemblea legislativa,  con  le  modalita'  e  gli  effetti
previsti dal presente  testo  unico,  ai  fini  dei  controlli  sulla
gestione  dei  contributi  in  denaro  erogati  ai  gruppi  ai  sensi
dell'art. 19,  si  avvale  del  Collegio  dei  revisori,  cosi'  come
previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge  regionale  21
dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art.  14,  comma  1,
lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo)  -
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148
- del Collegio regionale dei revisori  dei  conti,  quale  organo  di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione  dell'ente)  e  dall'art.  22-septies  del  presente   testo
unico.».