(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 29 del 4 luglio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 12 novembre 2013, n.  65  (Modifiche  alla
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  «Recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la  legge  regionale  28  febbraio  2014,  n.  10  (Modifiche
all'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n.  65  (Modifiche
alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento  della  legge
11 febbraio  1992,  n.  157  Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Considerato quanto segue: 
    1. In fase di prima attuazione della legge regionale n.  65/2013,
sono emerse difficolta' interpretative  ed  applicative,  cosi'  come
possibili conflitti con  la  legislazione  nazionale  in  materia,  a
fronte delle quali con la legge regionale n. 10/2014  il  termine  di
cui all'art.  2,  comma  1,  della  sopracitata  legge  regionale  n.
65/2013, e' stato prorogato dal 28 febbraio 2014 al 28  maggio  2014,
anche al fine di  valutare  l'opportunita'  di  inserire  all'interno
della proposta di legge n. 282 (Norme per il governo del territorio),
un  riordino  complessivo  della   disciplina   dei   manufatti   per
l'esercizio della caccia da appostamento fisso; 
    2.  Essendo  la  proposta  di  legge  n.  282  ancora   all'esame
istruttorio del Consiglio regionale e ritenendo opportuno inserire in
tale sede un riordino della disciplina dei manufatti per  l'esercizio
della caccia da appostamento fisso, si rende necessario,  nelle  more
della sua approvazione, differire il termine  di  cui  sopra  dal  28
maggio 2014 al 31 dicembre 2014; 
    3.  Al  fine  di  consentire  una   rapida   applicazione   della
disposizione contenuta nella presente legge e' necessario disporre la
sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
    Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 65/2013 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale  12  novembre  2013,  n.  65
(Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994,  n.  3  «Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per  la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 2-bis (Differimento del termine di cui all'art. 2). -  1.  Il
termine di cui all'art. 2, comma 1, e' differito dal 28  maggio  2014
al 31 dicembre 2014.».